RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L'ANNO 2026
Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzioneper gli agenti operanti in a di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2026, come già verificatosi per il triennio 2023 - 2025, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in a di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versatitrimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in a di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2026 sono quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
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Aliquota contributiva |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
17,00% |
17,00% |
17,00% |
17,00% |
17,00% |
17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta IRPEF (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2026:
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Provvigioni relative al mese di gennaio 2026, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 202X |
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Imponibile |
1.000,00 |
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IVA 22% |
220,00 |
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Totale fattura |
1.220,00 |
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Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile |
- 85,00 |
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Ritenuta IRPEF 23% su 50% imponibile |
- 115,00 |
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Netto a pagare |
1.020,00 |
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in a societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in a di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
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Scaglioni provvigionali |
Aliquota contributiva 2025 |
Quota preponente |
Quota agente |
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Fino a 13.000.000 euro |
4% |
3% |
1% |
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Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro |
2% |
1,50% |
0,50% |
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Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro |
1% |
0,75% |
0,25% |
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Da 26.000.001 euro |
0,50% |
0,30% |
0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2026, le scadenze sono le seguenti:
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Trimestre |
Scadenza di versamento |
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I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2026) |
20 maggio 2026 |
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II trimestre (aprile-maggio-giugno 2026) |
20 agosto 2026 |
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III trimestre (luglio-agosto-settembre 2026) |
20 novembre 2026 |
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IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2026) |
20 febbraio 2027 |
Agevolazioni per i giovani agenti
Per i nuovi iscritti a partire dal 2026 non sono più operative le agevolazioni previste dall'art. 5-bis del regolamento.
Requisiti
L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
?iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
?già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
?nonabbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
?svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.
Durata
L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorreredall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenzialeagevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
?primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
?secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
?terzo anno solare: 7% (anziché 17%).
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Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a caricodell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente. |
Minimale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.
Distinta online
Ladistinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.
Conferimento dell'incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".
Impatto 2026
L'agevolazione di cui all'art. 5-bis del Regolamento Enasarco si è estinta il 31 dicembre 2025. L'agevolazione "Pacchetto Giovani" era una misura a finestra chiusa, valida esclusivamente per chi si iscriveva (o riprendeva l'attività) nel triennio 2021-2023. La durata del beneficio era di 3 anni solari consecutivi a partire dall'anno di iscrizione.
Matematicamente, lo scorrimento temporale porta all'esaurimento completo proprio alla fine del 2025:
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Anno di Iscrizione Agente |
1° Anno (11%) |
2° Anno (9%) |
3° Anno (7%) |
Situazione nel 2026 |
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Iscritto nel 2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
Paga aliquota piena (17%) già dal 2024 |
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Iscritto nel 2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
Paga aliquota piena (17%) già dal 2025 |
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Iscritto nel 2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
Dal 1° gennaio 2026 passa al 17% |
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Iscritto nel 2024 |
Non agevolato |
Non agevolato |
Non agevolato |
Paga aliquota piena (17%) |
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Si potrebbe ritenere che l'agevolazione duri 36 mesi dalla data precisa di iscrizione. Ma Enasarco calcola per "anni solari". Anche chi si è iscritto il 20 dicembre 2023 ha "bruciato" il 1° anno di agevolazione in quei soli 10 giorni del 2023. Di conseguenza, il suo 3° e ultimo anno agevolato è stato il 2025. |
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