DAL 1° GENNAIO 2026 RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con Decreto del 10 dicembre 2025pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025il MEF ha stabilito che:
"La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026".
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
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Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell'anno precedente (per esempioravvedimento del secondo acconto IRES, scaduto il 1° dicembre 2025, effettuato in data 1° febbraio 2026) si dovrà applicare: - dal 1°dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 il tasso del 2%, - dal 1°gennaio 2026 il tasso del 1,6%. |
Misura degli interessi non computati per iscritto
Lamisura del 1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2, TUIR) e agli interessi che concorrono alla azione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5, TUIR).
Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite
Anche per il 2026, come per il 2025, l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni dovrà tenere conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2024 che ha dettato disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Inparticolare, il richiamato Decreto, ai fini di quanto qui interessa, ha introdotto:
-unnuovo comma 5-ter all'art. 46, D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro);
-unnuovo comma 1-ter all'art. 17, D.Lgs. n. 346/1990 (imposta di successione e donazione).
In base a tali disposizioni, quindi, ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un tasso legale d'interesse inferiore al 2,5%, tasso pertanto che si presenta più elevato rispetto a quello degli interessi legali ora fissato per l'anno 2026 nella misura dell'1,6% (così come anche per quello del 2% fissato per l'anno 2025).
Per conferma di tale assetto si veda Il D.M. datato 24/12/2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 29 dicembre 2025.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
Lavariazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, Legge n. 388/2000.
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 1,6% dal 1° gennaio 2026, in caso di:
?oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
?fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
?crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
?aziende agricole pite da eventi eccezionali;
?aziende sottoposte a procedure concorsuali;
?enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Per conferma di tale assetto si veda la recente circolare Inps n.157 del 30 dicembre 2025.
Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto talemisura non è legata al tasso legale.
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