LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2026
Sul S.O. n. 40 dellaGazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 sono state pubblicate le tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione della vettura, applicabili per l'anno 2026.
I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare ilfringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte delperiodo d'imposta, della autovettura aziendale.
La determinazione delfringe benefit "convenzionale", infatti, risulta necessaria per gestire le conseguenze fiscali in capo al dipendente, derivanti delle autovetture concesse in uso promiscuo; tale modalità di utilizzo della vettura, come noto, permette una misura di deduzione per l'azienda molto più conveniente rispetto alle ordinarie vetture aziendali. La misura di deduzione dei costi relativi alle auto concesse ai dipendenti è infatti pari al 70%, senza limite superiore al costo della vettura.
Inoltre, qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l'utilizzo privato almeno pari albenefit convenzionale, anche l'IVA assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.
Vediamo le regole per il calcolo delbenefit.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
L'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, per individuare ilbenefit tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell'autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.
Ilbenefit è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell'auto; qualora la concessione avvenga per un periodo inferiore all'anno, il benefit deve essere conseguentemente riproporzionato.
Detta disposizione è stata modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 proprio in relazione alla quota di utilizzo privato, passandoda un modello che stabiliva l'ammontare delbenefit tassato in capo al dipendente basato sulla quantità di CO2 prodotta, a un modello che invece distingue sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.
Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasportopromiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) è:
?pari al 50% delbenefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per la generalità dei veicoli;
?nel caso di veicoli ibridiplug in tale percentuale è ridotta al 20%;
?nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.
Sul tema l'Agenzia delle Entrate si era espressa con la circolare n. 10/E/2025, affermando che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
·siano stati immatricolati dal 1° gennaio 2025;
·sianostati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio2025 (a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente);
·siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2025.
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ESEMPIO |
La società Alfa S.r.l. concede in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Audi A4 2.0 TDI quattro 150CV alimentata a gasolio.
In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,5437 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR ilfringe benefit annuale sarà così determinato:
?occorre far riferimento alla onna riguardante ilbenefit del 50% (non essendo la vettura né elettrica né ibrida plug in) relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri = 4.078,03 eurofringe benefit convenzionale annuo;
?4.078,03/12 = 339,84 euro valore mensile difringe benefit per il 2026.
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.
Ilfringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo delfringe benefit tassabile va fatto confrontando ilfringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di IVA.
Qualora tale addebito risulti almeno pari alfringebenefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'IVA) come sopra calcolato, non si renderà necessaria la tassazione in busta paga di alcun compenso in natura.
Come detto, qualora venga addebitato al dipendente un corrispettivo almeno pari albenefit convenzionale, diviene interamente detraibile l'IVA assolta sugli acquisti in relazione a dettaautovettura.
Disciplina transitoria
Ilcomma 48-bis della Legge di bilancio 2025 (introdotto dal D.L. n. 19/2025)fa salva l'applicazione della disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefit connessi ai veicoli prevista dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 (ossia il benefit calcolato sulla base della produzione di CO2 del veicolo), con riferimento ai:
·veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024;
·veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 31.12.2025.
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ESEMPIO |
La società Alfa S.r.l. deve gestire per il 2026 il benefit della vettura acquistata nel 2023 e in tale anno concessa in uso promiscuo a Luca Bianchi; la concessione del veicolo è ancora in corso.
Per tale vettura si deve continuare a calcolare il benefit facendo riferimento alle tabelle basate sulla produzione di CO2 del veicolo.
Tabelle disponibili sul sito dell'ACI
Va, infine, evidenziato che sul sitoweb dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare ilfringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'art. 95, comma 3, TUIR il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o laboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare ilfringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).
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