REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI
Le compensazioni "orizzontali" dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti IVA, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.
Leregole per i crediti IVA
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA annuale emergente dalla dichiarazione, perimporti superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:
?può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
?la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delleEntrate (Entratel o Fisconline);
?ènecessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.
Per le c.d.start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti IVA, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.
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È prevista, inoltre, una regola specifica per alcune tipologie di contribuenti: esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità entro l'importo di 70.000 euro annui per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale (vedasi provvedimento Agenzia delle Entrate n. 176203/2025) e per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (vedasi FAQ). |
Compensazione "libera" per i crediti IVA annuali non superiori a 5.000 euro
Chiintende utilizzare in compensazione il credito IVA annuale del 2025 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:
?a partire dal 1° gennaio 2026;
?senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentementedall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito IVA annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
Compensazione dei crediti IVA annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito IVA per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte cheeccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale IVA; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
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ESEMPIO |
Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale IVA in a autonoma, nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA, ad esempio, in data 5febbraio 2026, sarà possibile effettuare la compensazione del credito IVA da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 16 febbraio 2026. Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione IVA annuale.
Residuocredito IVA annuale relativo all'anno 2024
Infine,per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:
?il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2024, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e utilizzato nel 2026 fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno 2025, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2024" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2024 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2025 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
?al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2024 emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale IVA viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2026 come credito IVA relativo all'anno 2025 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Le regole per gli altri crediti
Icontribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.
Per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale glistessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.
Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2026, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2025di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.
Limite massimo alla compensazione
In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), aisensi dell'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Alriguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:
?cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
?atutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua azione.
Dettolimite riguarda quindi anche i crediti IVA, sia annuali sia trimestrali.
Debiti iscritti a ruolo
Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che ilcontribuente non ha correttamente versato in passato. Ai sensi dell'art. 31, D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
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Inoltre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, è previsto il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scadutiper imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 D.L. n. 78/2010. |
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