IL REGIME IVA DELLO "SPLIT PAYMENT"
Con la Legge Finanziaria per l'anno 2015 (Legge n. 190/2014) il Legislatore - con l'intento di arginare il fenomeno della c.d. "evasione da riscossione" in ambito IVA - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito "split payment") inserendo un nuovo art. 17-ter all'interno del D.P.R. n. 633/1972. La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. n. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
Ripercorriamo la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.
Introduzione
Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle P.A. (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'IVA all'Erario ma obbligata è la stessa P.A..
A chi si applica
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Ai sensi dell'art. 17-ter,Decreto IVA losplit payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti: ?delle P.A. definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e presenti nell'elenco "Ipa" consultabile all'indirizzowww.indicepa.gov.it; ?di enti, fondazioni e società di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere per l'anno successivo (art. 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).Per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 84/2025, a partire dal 1° luglio 2025 sono escluse dall'applicazione del regime di split payment le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate al FTSE MIB della Borsa di Milano (a eccezione di alcune società incluse negli altri elenchi, per le quali si continua ad applicare il regime). |
Il meccanismo dellosplit payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria e attualmente, a seguito dell'intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2026.
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Attuale termine di utilizzo dellosplit payment |
30 giugno 2026 |
Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla P.A. o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fattureex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2026, oggi visionabili sul sitointernet del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle P.A.
Segnalazione degli errori negli elenchi
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I soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata (obbligatorio allegare visura camerale). |
Soggetti esclusi dal regime
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Sono esclusi dal meccanismo dellosplit payment i seguenti fornitori: - i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano IVA sulle fatture; - i professionisti che applicano ritenuta d'acconto; - tutti oro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile oreverse charge. |
Fatturazione esplit payment
Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dellosplit payment si dovranno seguire i seguenti passaggi:
1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'IVA non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;
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Operazione soggetta asplit payment con IVA non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'art. 17-ter,D.P.R. n. 633/1972. |
2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza IVA;
3. il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario.
Si riporta un esempio di fattura insplit payment:
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