EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE


EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

 

 

L'erogazione del compenso agli amministratori soggiace al principio di cassa la cui applicazione comporta che la deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2025 sia subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi in corso d'anno. In particolare, possono verificarsi 2 casi:

Amministratore con rapporto di laborazione

viene emesso cedolino paga

I compensi sono deducibili dalla società nel 2025, a condizione che siano pagati non oltre il12 gennaio 2026

Amministratore con partita IVA

viene emessa fattura

I compensi sono deducibili dalla società nel 2025, a condizione che siano pagati non oltre il31 dicembre 2025

 

È evidente dalla tabella sopra riportata come nel caso dell'amministratore con rapporto di collaborazione si renda applicabile un principio in deroga a quello di cassa c.d. principio di cassa allargata che prevede l'ampliamento del periodo di pagamento ai primi 12 giorni del 2026.

Venendo, invece, all'aspetto della attribuzione del compenso all'amministratore esso dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Si possono tuttavia verificare anche dei casi particolari; si tratta del compenso deliberato ma non corrisposto e della rinuncia allo stesso. In queste 2 circostanze potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria: si tratterebbe del c.d. incasso giuridico.

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L'incasso giuridico è unafictio iuris, di matrice antielusiva, secondo cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.

Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/1994 e successivamente ribadito con la risoluzione n. 124/E/2017. In sostanza, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

 

Può, altresì, accadere che le società provvedano al pagamento di una parte del compenso e si accorgano in corso d'anno di non riuscire a saldare quanto già oggetto di delibera entro la fine dell'anno. In casi come questi l'Amministrazione finanziaria equipara l'atto dispositivo del credito (la rinuncia ad esempio) all'incasso dello stesso. La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

Nelle casistiche in cui l'amministratore è anche socio della società che ha deliberato il compenso si ritiene consigliabile, al posto della formalizzazione della rinuncia da parte dell'amministratore, convocare un'assemblea dei soci che decida di adeguare il compenso già deliberato antecedentemente, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni finanziarie per l'erogazione entro i termini previsti originariamente.

 



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