NON C'È PACE PER LA DISCIPLINA FISCALE DEI PREMI SPORTIVI



NON C'È PACE PER LA DISCIPLINA FISCALE DEI PREMI SPORTIVI

 

 

Dopo diversi e recenti pronunciamenti di prassi (consulenza giuridica n.956-69-2024 e consulenza giuridica n.14/E/2025), l'Agenzia delle Entrate è nuovamente ritornata sul tema della disciplina fiscale applicabile ai premi sportivi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive, per meglio chiarire l'ambito di applicazione della ritenuta prevista dall'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, che prevede per essi un'aliquota fissata nella misura del 20%.

 

Il trattamento fiscale dei premi sportivi (art.36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021)

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per effetto di una speciale disposizione introdotta con il comma 2-quater art.14, D.L. n. 215/2023 (conv. Legge n. 18/2024) il Legislatore ha stabilito fino al 31.12.2024 un esonero da ritenuta per i premi di ammontare fino a 300 euro.

 

La previsione di esonero per il 2024 

"Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla e previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro? se l'ammontareè superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla e".

Tale previsione di esonero, purtroppo, non è stata prorogata in relazione ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025 e, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta avrebbe dovuto provvedere all'applicazione della ritenuta alla e a titolo d'imposta come previsto dal citato comma 2 dell'art. 30, D.P.R. n. 600/1973, indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

 

Il ritorno dell'esenzione

Senonché, con l'art. 45, comma 9, D.Lgs. n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione - TUVR) - in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026 - il Legislatore ha previsto che

"Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistichedalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla e previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro? se l'ammontareè superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla e".

Stante l'effetto "retroattivo" disposto da tale ultima previsione normativa ("dalla data del 29.02.2024"), erano sorti dubbi riguardo all'applicazione della ritenuta per i premi corrisposti durante l'anno 2025, attesa la sostanziale assenza di disposizioni di senso contrario in vigore per tale anno.

È su questo aspetto, quindi che interviene l'Agenzia delle Entrate con la recenterisposta a interpello n.265/E/2025, al fine di precisare quanto segue:

-in applicazione della previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021 i premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025 vanno assoggettati a ritenuta a norma dell'art.30, D.P.R. n. 600/1973 indipendentemente dall'entità del premio erogato;

-laddove i premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto siano di importo complessivamente non superiore a 300 euro, sarà possibile presentare nel 2026 successiva istanza di rimborso per il recupero delle ritenute operate in quanto non dovute alla luce della successiva novella legislativa.

Per i premi sportivi erogati dal periodo d'imposta 2026 alla medesima persona, invece, gli stessi andranno assoggettati a ritenuta solo se di importo superiore a 300 euro, in conformità a quanto previsto dalla nuova disposizione recata dall'art. 45, comma 9, TUVR.

 



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