AL VIA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023


AL VIA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023

 

Con il provvedimento direttoriale n. 350617 del 19 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di adesione al nuovo istituto del ravvedimento, destinato ai soggetti che aderiscono al c.d. concordato preventivo biennale, per le annualità dal 2019 al 2023 ancora accertabili.

Attraverso il ravvedimentoex art. 12-ter, D.L. n. 84/2025, sarà possibile regolarizzare la propria posizione fiscale versando un'imposta sostitutiva a valere sia sui redditi (comprese le addizionali) sia sull'IRAP.

 

Soggetti ammessi

Il provvedimento chiarisce che possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che nei periodi d'imposta dal 2019 al 2023:

·abbiano applicato gli ISA; ovvero

·abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19; ovvero

·abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività normativamente prevista; ovvero

·abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Sono ammessi altresì i soggetti che, pur non avendo applicato gli ISA, hanno dichiarato cause di esclusione legittime, tra le quali:

·effetti della pandemia da COVID-19;

·esercizio di plurime attività non rientranti nel medesimo ISA;

·condizioni di non normale svolgimento dell'attività.

A ciò si aggiunga che, chi ha conseguito redditi sia d'impresa sia di lavoro autonomo, può accedere al ravvedimento solamente se esercita l'opzione per ambedue le categorie reddituali.


 

Adesione

L'opzione per il ravvedimento si esercita tramite il modello F24, con indicazione:

·dell'anno di riferimento;

·del numero complessivo di rate (in caso di pagamento rateale);

·dei codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione;

·nel campo "anno di riferimento" di una delle annualità cui si riferisce il pagamento, deve essere indicato il numero complessivo delle rate e dei codici tributo, che saranno istituiti con una risoluzione successiva.

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Specifiche disposizioni sono previste per l'esercizio dell'opzione per le società e associazioni di cui all'art. 5, TUIR, ovvero le società di cui agli artt.115 e 116, TUIR.

Per le società di persone, associazioni e società trasparenti la società provvederà a versare l'imposta sostitutiva IRAP mentre i soci verseranno le imposte sostitutive su redditi e addizionali.

Con riferimento ai termini, l'opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al pagamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1°gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. Il versamento potrà avvenire anche ratealmente in un massimo di 10 rate mensili di pari importo entro il termine ultimo del 16 marzo già citato.

Se si sceglie il pagamento rateale, l'opzione - per ciascuna annualità - si perfeziona con il versamento di tutte le rate. Il pagamento in ritardo di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di versamento della rata seguente non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

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Il ravvedimento non è ammesso se il pagamento avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di un atto di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.

Con la finalità di agevolare i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto nel cassetto fiscale una "Scheda di sintesi" che comprende:

·i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive;

·una tabella elaborabile (.csv) con gli importi per ciascuna annualità;

·informazioni specifiche per il ravvedimento speciale.

 

 


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