GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025
Ilprossimo 1° dicembre (essendo il 30 novembre domenica) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2025.
L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2024;
2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.
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Lo Studioprovvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando ilfac simileallegato alla presente comunicazione. |
Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)
Si rammenta che con l'art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.
Occorrein primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:
?i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
?i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.
Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto - complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente - viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.
Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:
?la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2025. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
?la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2025. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
?le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelliIRES, la misura dell'acconto è fissataal 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).
Compensazione
Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
?della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
?della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).
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Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive, all'IVA e all'IRAP vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo (salvo specifici esoneri normativamente previsti), necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24. |
Limiti alla compensazione
Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazione al diritto alla compensazione"orizzontale" di crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
- per effetto dell'art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, come modificato con l'art.1, comma 94, lett. a), Legge n. 213/2023 (norma che dal 1° gennaio 2026, verrà sostituita con art.5, comma 7 D.Lgs. n. 33/2025), i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 100.000 euro.
Adesione al concordato preventivo biennale
Con riferimento alle regole di versamento dell'acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale occorre fare una distinzione tra:
a) coloro che, avendo aderito al CPB 2025-2026, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al primo periodo di efficacia del concordato medesimo;
b) coloro che, avendo aderito al CPB 2024-2025, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al secondo periodo di efficacia del concordato medesimo.
èAdesione al CPB 2025-2026
Per il primo anno d'imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 ha stabilito l'applicazione di una maggiorazione:
?del 10% per i soggetti IRPEF/IRES sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell'applicazione ISA;
?del 3% per i soggetti IRAP sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell'applicazione ISA.
Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 1° dicembre 2025, poiché come detto in precedenza il 30 novembre 2025 cade di domenica, utilizzando gli specifici codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E/2024).
Nella citata circolare n. 18/E/2024 è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che anche i laboratori dell'impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.
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Si ricorda inoltre che, qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero. |
èAdesione al CPB 2024-2025
L'art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando, in vigenza di patto con il Fisco, che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 28 maggio 2025, ha confermato che detta regola trova applicazione solo nel secondo anno d'imposta di adesione al concordato nel quale, l'acconto calcolato con il metodo storico, deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP dovute per l'anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.
Detta soluzione appare in linea con quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell'acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025: nel caso di utilizzo del metodo storico, pertanto, l'acconto è determinato sulla base del "rigo differenza" del quadro RN. Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l'IRAP), che risultò applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (cioè il 2024).
SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2025
Si ricordano le principali regole applicative IMU, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono le basi imponibili e le eventuali riduzioni.
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Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i datiriguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo del saldo IMU. |
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
-il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
-il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
-l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Versamenti
L'IMU viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D (all'Erario va lo 0,76%, mentre al Comune spetta l'eccedenza rispetto alla aliquota deliberata). L'anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF.
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Scadenza |
Parametri di calcolo |
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Acconto 2025 |
16 giugno 2025 |
Aliquote anno precedente |
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Saldo 2025 |
16 dicembre 2025 |
Aliquote anno in corso |
Era consentito il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intero anno 2025 entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote per l'anno in corso e nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.
Modalità di versamento
Molti Comuni hanno adottato quale modalità obbligatoria per il versamento dell'IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Se il regolamento comunale lo prevede, è ancora possibile effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.
Si riportano i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
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Codice tributo Imu |
Immobile |
Destinatario versamento |
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3912 |
Abitazione principale e pertinenze |
Comune |
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3913 |
Fabbricati rurali a uso strumentale |
Comune |
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3914 |
Terreni |
Comune |
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3916 |
Aree fabbricabili |
Comune |
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3918 |
Altri fabbricati |
Comune |
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3925 |
Fabbricati a uso produttivo categoria D |
Stato |
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3930 |
Fabbricati a uso produttivo categoria D |
Comune |
L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Gli immobili interessati
L'IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
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IMU |
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Fabbricati |
Æ |
Sì |
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Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati |
Æ |
No (solo A/1, A/8, A/9) |
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Fabbricati rurali |
Æ |
Sì |
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Aree fabbricabili |
Æ |
Sì |
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Terreni agricoli |
Æ |
Sì |
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Fabbricati
A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
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Categoria catastale |
Moltiplicatore |
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A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7 |
160 |
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B |
140 |
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C/3 - C/4 - C/5 |
140 |
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A/10 e D/5 |
80 |
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D (escluso D/5) |
65 |
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C/1 |
55 |
I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, ecc.) sono imponibili IMU applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.
È prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
I fabbricati labenti classificati in categoria F/2 sono esonerati dal prelievo.
Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da IMU nelle seguenti situazioni:
-quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati - parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
-terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della Legge n. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
-per i tivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
-terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà lettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i tivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti tivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.