CHIARITA LA CEDIBILITÀ DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA OPZIONI AI SENSI DELL'ART.121 D.L. N. 34/2020


CHIARITA LA CEDIBILITÀ DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA OPZIONI AI SENSI DELL'ART.121 D.L. N. 34/2020

 

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240/E/2025 ha chiarito che nella casistica di crediti di imposta già generati a seguito dell'esercizio dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura esercitata dal beneficiario, il "cessionario" può continuare a cedere a terzi i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non utilizzati in compensazione nel modello F24.

 

Chi sono i cessionari che hanno la disponibilità dei crediti fiscali

L'art.121, D.L. n. 34/2020 aveva introdotto la facoltà per i beneficiari dell'agevolazione, alternativa rispetto alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura corrispondenti alla detrazione IRPEF/IRES per interventi edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus, superbonus, ecc.). Imprese che hanno eseguito le opere e professionisti che hanno effettuato prestazioni tecniche si sono frequentemente accordati (mediante la sottoscrizione dei rispettivi contratti) coi beneficiari originari per attivare la facoltà prevista dall'art.121, D.L. n. 34/2020, diventando pertanto "cessionari" dell'agevolazione a seguitodell'avvenuto rilascio delle attestazioni e del visto di conformità che hanno consentito il trasferimento del credito corrispondente alla detrazione sul cassetto fiscale dei cessionari (utilizzabile in rate annuali di pari importo). Nel corso degli anni la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura è stata limitata sempre più (dapprima dal D.L. n. 11/2023 e poi dal D.L. n. 39/2024). L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240/E/2025 ha precisato che:

·     il blocco della cessione dei crediti è riferito esclusivamente ai beneficiari originari delle detrazioni IRPEF/IRES;

·     i soggetti "cessionari" che detengono nel proprio cassetto fiscale crediti derivanti da bonus edilizi (e/o rate residue dei crediti fiscali) possono legittimamente ancora cederli a loro volta a terzi, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

Infatti, le rate annuali di ciascun credito fiscale presente nel cassetto fiscale del soggetto che ne dispone possono alternativamente:

·     essere fruite in F24 entro il 31 dicembre di ogni anno di spettanza della singola rata;

·     essere cedute a terzi.

ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI DAL CALCOLO DEL PRO-RATA IVA

 

 

La risposta a interpello n. 231/E/2025 affronta il tema della corretta determinazione della percentuale di detrazione IVA (pro-rata), focalizzandosi sull'applicazione dell'esclusione prevista dall'art. 19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di specie, l'istante è una fondazione, qualificata come ente non lucrativo, che esercita un'attività commerciale principale (casa di riposo) in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 21), D.P.R. n. 633/1972). In aggiunta, svolge un'attività secondaria di locazione immobiliare di beni strumentali per natura in regime di imponibilità. Data la coesistenza di operazioni esenti e imponibili, la fondazione applica il meccanismo del pro-rata di detrazione, stabilito dall'art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.

La questione sorge dalla decisione della fondazione di vendere uno dei 2 immobili strumentali originariamente destinati alla locazione. A decorrere dall'esercizio 2022, in conformità al principio contabile OIC 16, il bene era stato riclassificato in bilancio dalle immobilizzazioni materiali all'attivo circolante, in vista della dismissione. Nel 2024, l'istante ha ceduto l'immobile, esercitando l'opzione per l'applicazione dell'IVA.

Il quesito centrale posto all'Agenzia delle Entrate era se l'operazione imponibile relativa a questa cessione dovesse concorrere al calcolo della percentuale di detrazione IVA (pro-rata).

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere negativo all'inclusione della cessione nel pro-rata, ribadisce laratio dell'art. 19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. L'esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili è volta a evitare la distorsione del pro-rata, in quanto tali operazioni hanno normalmente carattere straordinario e occasionale e non riflettono l'ordinaria e normale attività del soggetto passivo. L'Amministrazione finanziaria chiarisce la distinzione tra beni oggetto dell'attività propria e beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'attività propria è quella "normalmente e abitualmente" esercitata dall'imprenditore.

Nel caso specifico, pur riconoscendo la riclassificazione contabile del bene dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante (in base all'OIC 16) in vista della dismissione, l'Agenzia delle Entrate pone l'accento sulla sua natura originaria e sulla sua funzione nell'ambito dell'attività complessiva. L'istante non svolge l'attività di vendita di beni immobili; pertanto, la cessione di uno dei suoi 2 beni strumentali preesistenti, anche se riclassificato contabilmente, rimane un evento straordinario, non abituale, occasionale e residuale rispetto alla sua attività principale (casa di riposo) e secondaria (locazione).

L'Agenzia delle Entrate conclude che, nonostante la riclassificazione contabile a "bene merce" per motivi di dismissione, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, la cessione del fabbricato strumentale non deve essere inclusa nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata.

 

NUOVI CHIARIMENTI SULLA DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DELL'AUTO AZIENDALE

 

Le risposte a interpello n. 233/E/2025 e n. 237/E/2025 offrono importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, focalizzandosi in particolare sulla corretta applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Tale disposizione stabilisce che il valore imponibile del fringe benefit per l'auto in uso promiscuo è determinato in misura forfetaria, assumendo una percentuale (variabile a seconda del tipo di alimentazione e della data del contratto/ordine) di un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea, in linea con la prassi (circolare n. 326/1997), che questa determinazione è "del tutto forfetaria" e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI. La norma prevede, inoltre, che il valore forfetario sia calcolato "al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente". L'interpretazione cruciale fornita dall'Agenzia delle Entrate in entrambi i documenti è che questa decurtazione è applicabile solo alle somme richieste dal datore di lavoro per la possibilità di utilizzare il veicolo a fini personali, ossia per il "godimento" del veicolo stesso, i cui costi sono coperti dal valore presuntivo ACI.

 

Risposta a interpello n. 233/E/2025: al aggiuntivi

La risposta a interpello n. 233/E/2025 affronta il caso di una società che concede veicoli in uso promiscuo e offre ai dipendenti la possibilità di richiedere al, il cui costo è interamente a carico del lavoratore tramite trattenuta in busta paga. L'istante riteneva che tali trattenute potessero ridurre la base imponibile del fringe benefit.

L'Agenzia delle Entrate respinge questa prospettiva, basandosi sull'analisi della metodologia ACI. Il costo chilometrico ACI tiene conto del prezzo di listino, ma non considera gli al. Di conseguenza, gli al rappresentano "altri beni o servizi" forniti congiuntamente al veicolo (o a esso legati) che devono essere valutati separatamente (secondo il valore normale di cui all'art. 9, TUIR). Poiché l'importo degli al è esterno alla determinazione forfetaria del valore ACI del veicolo, le somme trattenute per l'acquisto degli al non possono essere portate in diminuzione del fringe benefit forfetariamente determinato. Le somme versate per gli al dovranno, pertanto, essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

Risposta a interpello n. 237/E/2025: ricarica elettrica e costi eccedenti

La risposta a interpello n. 237/E/2025 esamina la situazione delle auto elettriche o ibride plug-in, in cui il datore di lavoro fornisce una card per la ricarica presso onnine pubbliche, entro un limite annuo.

L'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che l'energia elettrica è assimilata al "carburante". Le considerazioni metodologiche ACI per i veicoli elettrici e ibridi includono le stime sul costo dell'elettricità nel calcolo del costo chilometrico. Pertanto, la fornitura di energia elettrica per la ricarica, anche per uso privato (entro il limite), non genera reddito imponibile aggiuntivo (non è un fringe benefit separato), in quanto il relativo costo è già incluso nella determinazione forfetaria ACI del veicolo.

Nel caso di specie, la società intendeva addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'elettricità eccedente il limite massimo di chilometri privati stabilito. L'Agenzia delle Entrate conclude che queste somme addebitate per l'elettricità (che è un elemento compreso nella base di commisurazione ACI) non possono essere sottratte dal valore forfetario del fringe benefit. Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate privilegia il carattere fisso e forfetario del valore ACI. Le somme corrisposte per l'uso privato eccedente dovranno essere trattenute dall'importo netto in busta paga.

 

 

DAL 1° GENNAIO 2026 INTERVENTI EDILIZI CON DETRAZIONI "RIDOTTE"

 

 

Conl'approssimarsi del 2026 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione IRPEF 50% per la prima casa o 36% per le seconde case), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall'art.14, D.L. n. 63/2013, detrazione IRPEF/IRES del 36%) e per gli interventi di adeguamento antisismico (previste dall'art.16, D.L. n. 63/2013, detrazione IRPEF/IRES del 36%)prevederanno l'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Lealiquote in vigore dal 1° gennaio 2026 saranno:

-       bonus casa: detrazione Irpef del 36% sulla prima casa e del 30% sulle seconde case;

-       ecobonus: detrazione IRPEF/IRES del 30% su tutti gli immobili;

-       sismabonus: detrazione IRPEF/IRES del 30% sugli immobili siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per ilprossimo anno, salvo proroghe, non sarà più possibile fruire del "bonus barriere architettoniche" di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (detrazione IRPEF/IRES del 75%) e fatta salva qualche deroga, del "superbonus" di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020.

 

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno "completati" nel corso del 2026

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

Øper i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, ecc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018, indipendentemente dall'esercizio o meno dell'opzione prevista dall'art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;

Øper i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, ecc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato nei documenti di prassi che la detrazione IRPEF spettante ai "privati" compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di impostaantecedente a quello in cui sono iniziati i lavori (ad esempio mediante il pagamento di acconti ai fornitori) ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.

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Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione IRPEF dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 per fruire di aliquote di detrazione "maggiori" rispetto a quelle che saranno in vigore dal 1° gennaio 2026 in avanti.

Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, derivando la detrazione IRPEF/IRES dal criterio di competenza economica, l'agevolazione è legata all'avanzamento delle opere.

 

La scadenza del superbonus di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020

Lafruizione dell'agevolazione introdotta dall'art.119, D.L. n. 34/2020 (interventi energetici e/o antisismici) è a oggi limitata alle seguenti fattispecie, per le spese ancora da sostenere entro il 31 dicembre 2025 in cantieri già avviati:

·     interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio;

·     interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

·     interventi effettuati da Onlus, ODV e APS.

L'unicaderoga introdotta riguarda gliimmobili siti nei Comuni dei territori piti da eventi sismici (casistiche previste dal D.L. n. 95/2025 convertito nella Legge n. 118/2025), per i quali il superbonus sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

 



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