INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025
L'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 per integrazione dichiarazioni
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per iversamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.
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Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2024, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori. |
Investimenti all'estero
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle personefisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.
Qualora non fosse già stato fatto, oro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.
Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000
L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per oro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2024.
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiederel'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.
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Si ricorda che diversamente dal primo anno di introduzione del CPB, quest'anno, per le adesioni 2025-2026, mentre il termine di trasmissione dei dichiarativi è il 31 ottobre 2025, l'adesione al concordato è terminata lo scorso 30 settembre 2025. Per esprimere l'adesione 2025-2026 era possibile utilizzare 2 diverse modalità: a. trasmissione della dichiarazione dei Redditi integrale, con allegato modello ISA e modello CPB compilato e sottoscritto; b. trasmissione del solo modello CPB in allegato al frontespizio del modello Redditi (casella CPB compilata con codice 1). Trascorso tale termine l'adesione sarà impossibile. |
OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI
Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:
· opzione per il regime ditassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle S.r.l. un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la "grande trasparenza", dove i soci sono altre società di capitali, sia la "piccola trasparenza", dove i soci sono persone fisiche. L'opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono esserecomunicate l'esercizio dell'opzione, la revoca dell'opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
· opzione per il regime ditassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un'unica baseimponibile in capo al consolidato. L'opzione è vincolante per 3 esercizi;
· opzione per il regime ditonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
· opzione per maggiorazione della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo afferenti asoftware protetto dacopyright, brevetti industriali e disegni e modelli("patent box"). L'opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
· opzione per l'applicazionedell'IRAP con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti IRPEF (sia società di persone sia imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L'opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio). Ciò significa, ad esempio, che la S.n.c. in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l'IRAP con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2025, dovràmanifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2024, che viene inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025.
Opzioni in dichiarazione
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In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l'esercizio dell'opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l'opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. n. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. |
L'art. 7-quater,comma 27, D.L. n. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:
?del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
?della trasparenza fiscale;
?dellatonnage tax.
Quindi, per oro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata.
Utilizzo di modello specifico
Rimane l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento direttoriale n. 161213/2015 dell'Agenzia delle Entratedenominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nelle seguenti fattispecie:
· dalla società controllante entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime ditonnage tax;
· dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'interruzione dellatassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell'ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all'interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell'opzione;
· dalla società partecipata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono glieffetti fiscali dell'operazione straordinaria, in caso di conferma dell'opzione;
· dalsoggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l'opzione per uno dei regimi dellatonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell'Irapcon le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
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