ARRIVA L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI PREMI SPORTIVI
Con larisposta alla consulenza giuridica n. 9/E del 15 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento tributario applicabile a diverse tipologie i premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive (equestri) di livello nazionale e internazionale.
Si tenga presente che taluni premi corrisposti nell'ambito delle manifestazioni sportive ippiche godono della disciplina speciale prevista dal combinato disposto dell'art. 5, D.L. n. 417/1991 e dell'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 che prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 4%, a titolo di acconto o d'imposta a seconda della natura del soggetto percettore; ritenuta che va applicata anche sui premi corrisposti a soggetti non residenti, salva l'eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate nel Paese di residenza del percettore.
Tralasciando ulteriori commenti a questa disposizione "speciale", il recente documento di prassi si occupa tra gli altri anche della disciplina generale dei premi oggi contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021 di attuazione della Riforma dello sport.
Al tal proposito occorre tenere presente che nell'ambito del provvedimento da ultimo richiamato l'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, ha disciplinato dal punto di vista fiscale le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che:
"Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Tali somme, pertanto, per effetto del richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.
Sull'interpretazione di tale ultima disposizione, in particolare con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, sono emerse sin da subito rilevanti criticità in relazione alle quali si attendeva un'interpretazione ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Interpretazione che è giunta appunto con il recente intervento del 15 luglio 2025 in forza del quale secondo l'Agenzia il citato comma 6-quater dell'art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta:
· sia le somme conseguite a titolo di premi per la partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionali;
· che le somme ricevute per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali.
L'esenzione "transitoria"
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Occorre ricordare che con l'art. 14, comma 2quater, D.L. n. 215/2023 il Legislatore aveva previsto che, per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2024, non si dovevano applicare le ritenute di cui all'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 nel caso in cui l'ammontare complessivo delle somme erogate ai sensi del citato comma 6-quater non fossero superiori all'importo di 300 euro, mentre se l'ammontare fosse stato superiore a tale importo le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta alla e. |
Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, i premi in questione devono essere assoggettati a ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta, qualora corrisposti a soggetti persone fisiche, che in base al regolamento adottato dalla Federazione, possano essere qualificati come "atleti" o "tecnici", e questo anche nel caso in cui i percipienti, qualificati come sopra, siano soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo o di impresa. Tale ritenuta del 20% deve essere applicata anche sui premi corrisposti a soggetti non fiscalmente residenti, salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione.
Infine, resta pacifica, e in questo senso l'Agenzia delle Entrate lo conferma, l'esclusione da IVA dei premi disciplinati dal comma 6-quater art.36, D.Lgs. n. 36/2021 posto che non sussiste alcun rapporto sinallagmatico inteso quale ''scambio di reciproche prestazioni'', elemento necessario a qualificare un'operazione come rilevante agli effetti dell'IVA.
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