CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2025
Anche per il 2025 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2025.
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero imposte, contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi INAIL.
A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2025.
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Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi |
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Versamento del debito IVA mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) |
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Versamento del debito IVA secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) |
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Versamento dei contributi previdenziali INPS e assistenziali INAIL |
L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici, che la "proroga di Ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
· ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
· conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992;
· concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218/1997;
· procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997;
· atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 472/1997.
Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2025 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1/8/2025-20/8/2025).
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DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
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Anche per il 2025, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. |
Ne consegue che:
· i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
· i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.
La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.
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TERMINI SOSPESI |
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Proposizione ricorso e reclamo |
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Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria) |
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Deposito di memorie e documenti |
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Proposizione appello |
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Definizione degli atti in acquiescenza |
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Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni |
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga"entro i termini di proposizione del ricorso".
Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.
Accertamento con adesione
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.
Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'art. 7-quater, D.L. n. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
Si tratta, pertanto, di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.
Controlli automatizzati
Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli ali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:
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Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni,ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 |
Comunicazioni relative al controllo ale della dichiarazione,ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 |
Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata |
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