IN GAZZETTA IL DECRETO FISCALE



 IN GAZZETTA IL DECRETO FISCALE

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il D.L. 84/2025 relativo a "Disposizioni urgenti in materia fiscale". Il Decreto si compone di 16 articoli e, come previsto dall'articolo 16, entra in vigore a decorrere dal 18 giugno 2025. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

 

Art. 1, comma 1, lett. a)

Tassazione separata

Viene modificato l'art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.

Art. 1, comma 1, lett. b)

Lavoro dipendente

Viene integrato l'art. 51, comma 5, TUIR, precisando che le nuove regole, previste per i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, L. n. 21/1992, valgono per quelle sostenute nel territorio dello Stato.

Art. 1, comma 1, lett. c) - g)

Lavoro autonomo

Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

All'art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis stabilendo che, in deroga all'esenzione prevista per il rimborso delle spese sostenute in forza dell'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, L. n. 21/1992, concorrono alla azione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Tale deroga si applica anche per quanto riguarda l'IRAP.

Sempre l'art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con:

- comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e

- comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis, TUIR, costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR.

In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-bisnell'art. 54-ter, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall'art. 54-septies, TUIR, viene modificato il comma 2, primo periodo, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997.

Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997.

Art. 1, comma 1, lett. h)

Reddito di impresa

Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all'art. 109, TUIR, sono inseriti:

- comma 5-bis, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997;

- comma 5-ter, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 1, comma 1, lett. i)

Operazioni straordinarie e attività professionali

Per effetto del nuovo comma 4-bis dell'art. 177-bis, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all'art. 10-bis, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui all'art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.

 

Art. 2

Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite

 

Reddito di impresa

Viene modificato l'art. 84, comma 3-ter, TUIR, stabilendo che, nei casi disciplinati dal precedente comma 3-bis, le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, comma 1, c.c., e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, c.p.c., ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3.

 

Fusione

Intervenendo sull'art. 172, comma 7, TUIR, è stabilito che, per quanto concerne le perdite delle società che partecipano alla fusione, ai fini della determinazione del riporto in diminuzione del reddito della società post fusione, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c..

 

Conferimento

Intervenendo sull'art. 176, TUIR, viene introdotto il comma 5-bis, ai sensi del quale alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173, comma 10, TUIR, in tema di scissione, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

Art. 3

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 216/2023, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e non più anche legate ai sensi dell'art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Art. 4

Disciplina CFC

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, vengono introdotte novità in tema di società estere controllate; infatti per effetto delle modifiche al comma 4-bisdell'art. 167, TUIR, ai fini del calcolo della tassazione effettiva inferiore al 15% (comma 4, lett. a)), l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'art. 12, Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Inoltre, viene sostituito il successivo comma 4-ter stabilendo che la tassazione effettiva di cui al precedente comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8, Direttiva (UE) 2016/1164, un importo pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al sopra non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

Intervenendo sul comma 9 viene prevista, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, la detraibilità anche dell'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis.

 

Art. 5

Disallineamento da ibridi

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 61, D.Lgs. n. 209/2023, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in vigore al 29 dicembre 2023, si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, se la documentazione ivi indicata è predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del Decreto MEF e se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto ale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 6

Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU

Per il solo 2025, derogando a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, i Comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, inclusi i Comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025.

Art. 7

Agevolazioni per il biodiesel

Modificando l'art. 3-quinquies, comma 2-bis, D.L. n. 57/2023, il programma pluriennale relativi alle agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal D.Lgs. 504/1995, ha una durata di 6 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto previsto dal successivo comma 2-ter, con cui è previsto che devono essere stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis, nonché di fornitura all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità. Infine, il nuovo comma 2-bis.1, stabilisce che le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE.

Art. 8

Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore

Viene stabilito che la disciplina fiscale prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.

Art. 9

Reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

Viene modificato l'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che la deroga del precedente comma 5 si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) fino ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di una misura di deroga comunitaria.

In attesa della deroga, l'opzione del prestatore e del committente affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Art. 10

Disposizioni in materia di split payment

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti IVA.

Art. 11

Disposizioni in materia di accise

Vengono apportate modifiche in relazione alle accise; in particolare viene introdotto il nuovo comma 4-bis nell'art. 8, D.Lgs. 43/2025, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 1, D.Lgs. 504/1995, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta del Decreto di cui all'articolo 33-ter, comma 2, D.Lgs. 504/1995.

Viene, per motivi di coordinamento modificato anche il comma 1.

Art. 12

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024

Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024.

Inoltre, non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997.

Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'art. 1, D.L. n. 167/2024, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'art. 1, comma 2, Legge n. 189/2024.

Art. 13

Differimento per il 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Viene disposta la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro). Beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quali società, associazioni e imprese soggette agli Isa) e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari). Il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA.

Sono compresi nella proroga:

- i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi PF 2025;

- le imposte sostitutive;

- la cedolare secca;

- l'IVIE; e

- l'IVAFE.

I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. È, inoltre, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025.

Per quanto riguarda le società di capitali, essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell'esercizio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d'esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti derivanti dal modello Redditi SC 2025 devono essere effettuati ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).

Art. 14

Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

Viene stabilito che la disciplina fiscale previste dal D.Lgs. n. 112/2017 entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.

 



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