IN GAZZETTA IL CORRETTIVO-BIS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 relativo alle «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», noto anche come Correttivo-bis. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
ADEMPIMENTI TRIBUTARI |
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Art. 1 |
Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari Viene previsto che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti c.d. forfettari di cui all'art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell'allegato n. 2 alla Legge n. 145/2018, individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007. |
Art. 2 |
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali Intervenendo sull'art. 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, viene previsto a regime il divieto, da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti MEF, di emissione di fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. |
Art. 3 |
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici Viene inserito il nuovo comma 1-ter, nell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento UE 2023/1804, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 180 giorni decorrenti dal 13 giugno 2025, saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Viene simultaneamente integrato il regime sanzionatorio previsto rispettivamente agli artt. 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997 nonché agli artt. 31, comma 3, e 36, comma 6, D.Lgs. n. 173/2024. |
Art. 4, comma 1 |
Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo Intervenendo sull'art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, viene previsto che: - per il 2025 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; - dal 2026 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. |
Art. 4, comma 2 |
Termini per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA Viene introdotta una nuova previsione nell'art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014, ai sensi della quale, a decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno. |
Art. 5 |
Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie Viene integralmente riscritto l'art. 12, D.Lgs. n. 1/2024, stabilendo che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con Decreto MEF. |
Art. 6 |
Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari Viene introdotta la nuova lett. e-bis), nell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stabilendo che i soggetti c.d. forfettari versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile (c.d. reverese charge) di cui all'art. 17, D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. |
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
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Art. 7 |
Abrogazione CPB per i soggetti c.d. forfettari Per effetto dell'abrogazione degli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è inibita la possibilità di aderire al CPB da parte dei c.d. soggetti forfettari di cui al D.Lgs. n. 190/2014. |
Art. 8 |
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il CPB Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, con effetto dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, prevedendo che le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: - per i contribuenti assoggettati all'IRPEF con l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), TUIR (43%); - per i contribuenti assoggettati all'IRES l'aliquota di cui all'art. 77, TUIR (24%). |
Art. 9 |
Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB Vengono introdotte, a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, ulteriori cause di esclusione e di decadenza. Per effetto delle modifiche all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere: - il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR o a una STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero a una società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012. La causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-quinquies); - l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR (lett. b-sexies). Per effetto delle modifiche all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, viene meno il CPB se: - il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, e l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-quinquies); - l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata (lett. b-sexies). |
Art. 10 |
Concetto di conferimento come causa di cessazione ed esclusione dal CPB Con norma di interpretazione autentica viene affermato che ai fini dell'applicazione della causa di esclusione e di cessazione dal CPB dagli artt. 11, comma 1, lett. b-quater), e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda. |
Art. 11 |
Termine di adesione al CPB Modificando l'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. |
Art. 12 |
Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di CPB Viene modificato l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, limitando l'intervento del Garante della privacy ai soli casi in cui il Decreto introduce modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo. |
Art. 13 |
Deduzione del costo del lavoro incrementale Vengono introdotte alcune modifiche, che in deroga a quanto previsto dall'art. 3, Legge n. 212/2000 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, alla deduzione del costo del lavoro incrementale. Per il reddito di lavoro autonomo, intervenendo sull'art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, viene esclusa dal calcolo, con la nuova lett. b-ter), del comma 1, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, nonché con le modifiche al successivo comma 2, ai fini della variazione del reddito si deve tener conto anche della maggiorazione del costo del lavoro. Per il reddito di impresa sono previste identiche modifiche per effetto delle variazioni all'art. 16, D.Lgs. n. 13/2024. |
Art. 14 |
Introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale Viene introdotto il nuovo comma 3-bis, all'art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, prevedendo che la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagliartt. 15 e 16, della misura: a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10; b) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; c) del 25%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Inoltre, il successivo nuovo comma 3-ter, stabilisce che laddove la proposta, tenuto conto di quanto sopra, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia "ordinaria", la limitazione di cui al comma 3-bis, non trova applicazione. Infine, il nuovo comma 3-quater, stabilisce che le soglie del comma 3-bis, trovano applicazione anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. |
Art. 15 |
Cause di decadenza dal CPB Intervenendo sull'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, vengono integrate le cause di decadenza dal CPB prevedendola nel caso di omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, tale causa di decadenza non può più essere sanata in caso di regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. |
MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO |
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Art. 16 |
Vengono introdotte numerose modifiche al contenzioso tributario.
Potere di certificazione di conformità Viene modificato l'art. 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Inoltre, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. Identica modifica viene introdotta all'art. 72, comma 6, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).
Deliberazioni del legio giudicante Viene sostituito il comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che la CGT, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della CGT di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. Identica modifica viene introdotta all'art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).
Pagamento del tributo in pendenza di processo Modificando l'art. 68, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della CGT, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Identica modifica viene introdotta all'art. 126, comma 2, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).
Giudizio di ottemperanza Viene integrato l'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, stabilendo che il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo PEC ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, e fino a quando l'obbligo non sia estinto. Identica modifica viene introdotta all'art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).
Altre modifiche Intervenendo sull'art. 4, D.Lgs. n. 220/2023, introducendo, in particolare il comma 2-bis per effetto del quale la previsione di cui all'art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione, si applica sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal 13 giugno sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024. |
MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO |
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Art. 17 |
Modifiche in materia doganale e del sistema sanzionatorio doganale e delle accise Vengono introdotte consistenti modifiche all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024.
Sanzioni penali La lett. e), del comma 2, dell'art. 88, ai sensi del quale oltre alla multa è prevista la reclusione da 3 a 5 anni viene sostituita prevendendo che ciò accade quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro. Viene, inoltre introdotta una nuova previsione che scatta quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 500.000 euro. Per effetto della sostituzione del comma 3 è, infine, prevista la reclusione fino a 3 anni: - quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro; - quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
Sanzioni amministrative Sostituendo il comma 1, dell'art. 96, viene stabilito che è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro, e, per le violazioni di cui all'art. 79, in misura non inferiore a 1.000 euro, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 88, commette le violazioni di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro; b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000 euro. Inoltre, viene modificato il primo periodo del successivo comma 13, prevedendo che non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'art. 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto ale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Da ultimo, integrando il successivo comma 14, è previsto che nei casi di cui all'art. 79, quando l'Autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di pa, con la sanzione amministrativa dall'80% al 150% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a 500 euro.
Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative Viene integralmente sostituito l'art. 112, relativo all'estinzione del reato e alle cause di non punibilità, stabilendo che salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con Provvedimento dell'Agenzia. I delitti di contrabbando, di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lett. a), b), c), limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la Pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis), b) e b-bis), D.Lgs. n. 472/1997, e all'art. 14, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. n. 173/2024, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto ale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'art. 240, comma 2, c.p.. Infine, per effetto della sostituzione all'art. 118, relativo alla gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate, del comma 8, salvi i casi di cui all'art. 240, c.p. e all'art. 94, comma 2, e, qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione. |
Art. 18 |
Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 Viene modificato l'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, escludendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. |
Art. 19 |
Definizione agevolata delle sanzioni tributarie e norme di coordinamento Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 472/1997, stabilendo che il ravvedimento parziale è ammesso anche se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24, Legge n. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997 (lett. b-quinquies, dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). All'art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, disciplinante la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, è aggiunto il comma 1-bis, stabilendo che nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 1 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono introdotte modifiche anche al D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali). L'art. 15, D.Lgs. n. 173/2024, disciplinante il ravvedimento parziale, viene integrato, ai fini di coordinamento, con le ipotesi di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. g). Per quanto concerne l'irrogazione immediata e la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, disciplinate dall'art. 20, D.Lgs. n. 173/2024, per effetto del nuovo comma 5-bis, nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 5 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. All'art. 36, D.Lgs. n. 173/2024, viene integrato il comma 6, ai sensi del quale per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. n. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, prevedendo che tali disposizioni si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015. Integrando il comma 9 è stabilito che la sanzione per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato legamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 127/2015. Vengono apportate per questioni di coordinamento modifiche anche all'art. 37, D.Lgs. n. 173/2024, in tema id sanzioni accessorie. Da ultimo viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell'art. 95, D.Lgs. n. 173/2024, stabilendo che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli artt. da 74 a 85, D.Lgs. n. 173/2024, e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria. |
Art. 20 |
Modifica regime sanzionatorio imposta di registro Vengono apportate alcune modifiche all'art. 69, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 prevedendo che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19, D.P.R. n. 131/1986, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45% dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di 150 euro. Le stesse previsioni, per ragioni di coordinamento, vengono introdotte anche all'art. 41, D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Sanzioni Tributarie e Amministrative). |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO |
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Art. 21 |
Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 218/1997, disciplinante l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, adesso l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati possono essere definiti con adesione del contribuente. Intervenendo sull'art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997, viene previsto che il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. All'art. 7, comma 1-ter, D.Lgs. n. 218/1997, è introdotta l'ulteriore previsione per cui l'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997, l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili. Per effetto del nuovo art. 9-bis, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, viene confermato che la consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Viene al contrario soppressa la previsione per cui nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/1997, alla comunicazione prevista deve essere allegata l'istanza prevista dall'art. 40-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata e alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Infine, è stabilito che l'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al richiamato art. 40-bis, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'art. 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. Da ultimo vengono apportate modifiche all'art. 12, D.Lgs. n. 218/1997, relativo alla definizione di altre imposte indirette, introducendo la previsione nel comma 1-bis per cui laddove all'esito delle controdeduzioni di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Infine, modificando il successivo comma 1-ter il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. |
Art. 22 |
Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento Viene stabilito che con decorrenza 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle Entrate. |
Art. 23 |
Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato Viene introdotto il nuovo comma 1-bis nell'art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, prevedendo che gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiutide minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10, D.M. n. 115/2017, in deroga ai termini ordinari previsti, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. Inoltre, il nuovo comma 2-bis dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiutide minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10, D.M. n. 115/2017, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. |
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