RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L'OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA
Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale.Ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
Con nota 43836 del 12 marzo, il MIMIT ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere il nuovo adempimento la cui scadenza era fissata nello scorso 30 giugno 2025. Circa la data di ultimazione dell'adempimento il MIMIT aveva disposto quanto segue:
"In ragione dell'assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo, si ritiene pertanto opportuno - salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell'informazione», con riferimento all'ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell'amministratore - assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.".
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Pertanto, il 30 giugno era indicato come temine nella nota del Mimit. |
A seguito di svariati dubbi e proteste, con nota 654 del 25 giugno 2025 il Mimit è intervenuto evidenziando che:
"in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale. Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese....Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data individuata (30 giugno 2025) genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito ... si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025".
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Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell'adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025. |
Ne deriva quindi che:
Società costituite prima del 1° gennaio 2025 |
Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore |
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025 |
La comunicazione della PEC dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese |
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