RESE NOTE LE DEDUZIONI DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2025 E IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO ACCISE
Il MEF in data 13 giugno ha comunicato l'importo delle agevolazioni fiscali per il 2025 a favore degli autotrasportatori e relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate come previsto dall'art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2024 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
|
L'agevolazione fiscale spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. |
Sul medesimo tema si ricorda che alle scadenze del30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025 è possibile presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente l'apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati rispettivamente tra il 1° gennaio e 31 marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1° luglio e 30 settembre, 1° dicembre e 31 dicembre.
Possono beneficiare di questa agevolazione, solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
Ne consegue che dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile presentare le dichiarazioni relative ai consumi di carburante effettuati nel II trimestre 2025 (nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26.06.2025 n. 382555).
Con la Determinazione direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata, inoltre, disposta l'attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti uffici locali Agenzia dele Dogane e dei Monopoli dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:
·ufficio ADM Emilia 1;
·ufficio ADM Emilia 2;
·ufficio ADM Emilia 3;
·ufficio ADM Emilia 4;
·ufficio ADM Romagna 1;
·ufficio ADM Romagna 2;
·ufficio ADM Marche 1;
·ufficio ADM Marche 2.
Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.
Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte e inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l'esercente avrà cura di utilizzare i "software Autotrasportatori" aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data.
Periodo di consumo: 1° aprile - 14 maggio 2025 |
Il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. (Dichiarazione - Quadro A-1) |
Periodo di consumo: 15 maggio - 30 giugno 2025 |
Per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri, in ragione dell'aliquota d'accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri.(Dichiarazione - Quadro A-2) |
Per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell'aliquota ridotta d'accisa di 617,40 euro per mille litri.(Dichiarazione - Quadro A-3) |
Per la fruizione del rimborso dell'importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
·mediante compensazione utilizzando il codice tributo 6740,
·restituzione in denaro.
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.