I CHIARIMENTI IN TEMA DI CRIPTO-ATTIVITÀ
Con alcuni documenti di prassi l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni spunti riguardanti la tassazione delle c.d. cripto-attività; nella presente informativa verranno evidenziati gli aspetti di maggiore interesse.
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologia di registro distribuito o analoga; tra queste certamente le più note sono le cripto-valute.
Il trattamento fiscale delle cripto-attività
In caso di cessione di cripto-attività si vengono a generare plusvalenze che sono qualificate come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir; tali plusvalenze sono determinate quale differenza tra corrispettivo percepito in sede di cessione (ovvero il valore normale in caso di permuta) rispetto al costo d'acquisto.
Le plusvalenze realizzate vengono tassate tramite l'applicazione di una imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%.
Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.
Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze e l'eventuale eccedenza è riportabile nei 4 periodi successivi.
Oltre al regime dichiarativo, è possibile per il contribuente anche l'opzione per il regime del risparmio amministrato o risparmio gestito.
Le cripto-attività, in assenza di un intermediario, sono anche oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW contenuto nella dichiarazione dei redditi; all'interno di questo viene liquidata l'imposta sostitutiva relativa al loro possesso, pari al 2 per mille, calcolata sul valore di tali attività al termine del periodo d'imposta (in assenza del valore di mercato si utilizza il costo di acquisto).
Le novità della Legge di Bilancio 2025
La scorsa Legge di Bilancio (si tratta della L. 207/2024, articolo 1, commi da 24 a 29) è intervenuta sul tema delle cripto-attività con le seguenti previsioni:
?è stata incrementata, con decorrenza dal 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare alle plusvalenze conseguite, portandola dal 26% al 33%;
?è stata eliminata, con decorrenza dal 2026, la franchigia pari a 2.000 euro, entro la quale le plusvalenze conseguite non sono oggetto di tassazione;
?è stato reintrodotto il regime di affrancamento del valore, con riferimento alla data del 1° gennaio 2025, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%.
I recenti chiarimenti
In relazione alla franchigia dalla tassazione delle cripto-attività è stata pubblicata una riposta FAQ sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Dopo aver ricordato che, per il 2025, sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26% e per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell'anno di imposta è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro, porta il seguente esempio:
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Se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF sarà pari all'importo di 500 euro, ovvero all'importo eccedente la franchigia. |
Viene peraltro specificato che, nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Consta anche una recente risposta a interpello n. 135/E/2025, nella quale è stato precisato che, nell'ambito del regime amministrato, non vi è plusvalenzanel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso unself custodial wallet di sua proprietà o verso unwallet di sua proprietà detenuto presso un altroexchange.
Qualora gli operatori che hanno ricevuto l'opzione per il regime amministrato non siano in possesso delle informazioni necessarie per il calcolo della sostitutiva, il contribuente è tenuto a consegnare la relativa documentazione; in caso contrario, il costo fiscalmente riconosciuto sarà posto pari a zero.
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
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