I CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULLE POLIZZE CATASTROFALI


I CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULLE POLIZZE CATASTROFALI

 

 

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale; gli eventi che devono essere assicurati sono i rischi sismici, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Tale obbligo, che doveva inizialmente entrare in vigore lo scorso 1° gennaio 2025, era stato prorogato al 31 marzo 2025 a mezzo del D.L. 202/2024; tale scadenza è stata ulteriormente rinviata a opera del D.L. 39/2025, in maniera differenziata sulla base di un requisito soggettivo:

?le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° gennaio 2026;

?nessuna proroga è stata disposta per le imprese di grandi dimensioni, per le quali l'obbligo è scattato lo scorso 31 marzo.

Per chiarire alcuni degli aspetti dubbi, il Ministero delle imprese e delmade in Italy (Mimit) ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti (faq), di seguito riepilogate.

 

1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto oleasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

Risposta - come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1-bis, comma 2, D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 189/2024 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ., pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'articolo 2424, cod. civ., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

 

 

 

 

 

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?

Risposta - no, in quanto l'articolo 1, comma 2, D.M. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

 

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

Risposta - no, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), cod. civ., mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b), D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ..

 

4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023 può essere assolto anche per il tramite di polizze lettive?

Risposta - sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze lettive.

 

5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese?

Risposta - indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2188, cod. civ., hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135, cod. civ. (imprese agricole).

 

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

Risposta - l'articolo 11, comma 2, D.M. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

 

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

Risposta - l'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2188, cod. civ.. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro Imprese.

 

8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

Risposta - se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

 

9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023, sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ.?

Risposta - le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2188, cod. civ. che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3), cod. civ., non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023.

 

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla L. 213/2023?

Risposta - l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), D.M. 18/2025 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla L. 213/2023, i veicoli iscritti al P.R.A.

 

11. La disciplina legislativa di cui all'articolo 1, commi 102, L. 213/2023, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

Risposta - la disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo1, D.L. 39/2024. Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1, D.L. 39/2024.

 

12. La disposizione di cui al comma 102, L. 213/2023, in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla L. 213/2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025?

Risposta - no, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

 





ALLEGATI