RIAMMISSIONE ALLA C.D. ROTTAMAZIONEQUATER


RIAMMISSIONE ALLA C.D. ROTTAMAZIONEQUATER

 

 

Lo scorso 11 marzo, l'Agenzia della entrate-Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande per essere riammessi alla c.d. Rottamazionequater come previsto dal c.d.Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio scorso.

Rientrano, nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazionequater per i quali:

?non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

?per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali si risulta in regola con le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso.

Si riportano di seguite le risposte dell'Agenzia delle entrate.

Quali sono i debiti per i quali può essere richiesta la riammissione alla "Rottamazione quater"?

Rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della "Rottamazione quater" per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;

- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto. Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Per essere riammessi alla "Rottamazione quater" devo presentare una domanda?

Si, per essere riammessi alla "Rottamazione quater" è necessario presentare un'apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025.

Sono previste 2 modalità:

- in area riservata, effettuando l'autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; oppure

- in area pubblica, compilando l'appositoform e allegando la documentazione di riconoscimento.

Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?

Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata.

In particolare, è possibile scegliere di pagare:

- in rata unica, entro il 31 luglio 2025 oppure

- fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla "Rottamazione quater" o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?

No, la L. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti - per i quali ricorrono le condizioni indicate nellafaq n. 1 - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione quater" e, quindi, già contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla "Rottamazione quater".

Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l'Agenzia delle entrate invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova "Comunicazione delle somme dovute" con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

In caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la "decadenza" dalla "Rottamazione quater"?

Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale". Si rammenta, infatti, che la "decadenza" da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la Legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Cosa succede se ho rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla definizione agevolata?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla "Rottamazione quater", siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Riammissione alla Rottamazione quater" sono automaticamente revocate.

Ho presentato la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l'Agenzia delle entrate, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla "Rottamazione quater":

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Risiedo in uno dei territori piti dall'emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Posso rientrare nella riammissione?

Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla "Rottamazione quater", entro il 30 aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione quater" e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

 

 



ALLEGATI