5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2025
Con la pubblicazione del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la Legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.
Il D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti Decreti che regolavano la materia:
?il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
?il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 154, L. 190/2014 (c.d. Legge di Bilancio per il 2015).
Con il Decreto del 2020 si modificano le modalità e i termini di accreditamento:
?viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
?il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo Settore), per ottenere l'accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del RUNTS e non più all'Agenzia delle entrate.
Onlus: per il 2025 ancora confermate le vecchie regole
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Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi "ETS di diritto" in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del RUNTS, è stato previsto (D.L. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe") che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille anche per l'anno finanziario 2025, come per o precedenti, con le modalità previste per gli "enti del volontariato" (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare a essere presentate all'Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2025, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. |
Le regole per i nuovi ETS
L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro.
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2025, come per gli anni precedenti, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo ilflag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio Iban o la Provincia della tesoreria di riferimento.
Entro il 20 aprile 2025 il Ministero pubblica sul proprio sitoweb l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell'10 aprile 2025.
Enti che si sono già iscritti al RUNTS
Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.
Tali enti,ove non siano già inclusi nell'elenco permanente dicui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020e ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000",potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate,fino alla data del 10 aprile(ex articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020).
Si precisa infine cheglienti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanentesopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2025 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.
Le regole per le Onlus
Le Onlus, iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2025 non sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille.
L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2025 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.
Le Onlus iscritte all'Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, a partire dallo scorso 13 marzo 2025, utilizzando un modello-pdf e unsoftware specifici. L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Il calendario 2025 per le Onlus
Adempimenti |
Termini |
domanda iscrizione |
dal 13 marzo al 10 aprile |
pubblicazione elenco provvisorio |
entro il 20 aprile (*) |
correzione domande |
30 aprile |
pubblicazione elenco definitivo |
10 maggio (*) |
regolarizzazione domande |
30 settembre |
(*) Sitoweb Agenzia delle entrate
Le regole per associazioni sportive dilettantistiche
Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli ETS come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l'anno finanziario 2025 dalla competenza del MLPS e degli uffici del RUNTS), la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.
Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo1, comma 1, lettera e) e articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:
?riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
?che svolgono prevalentemente attività di avviamento e azione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il CONI in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate. In base a quest'ultima, ilsoftware di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla paginawww.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante legamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell'elenco permanente 2025 pubblicato sul sito del CONI (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2024) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.
Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2025, come accaduto per gli anni precedenti, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.
Il calendario 2025 per le ASD
Adempimenti |
Termini |
domanda iscrizione |
dal 13 marzo al 10 aprile |
pubblicazione elenco provvisorio |
entro 20 aprile (*) |
correzione domande |
30 aprile |
pubblicazione elenco definitivo |
10 maggio (*) |
regolarizzazione domande |
30 settembre |
(*) Sitoweb Agenzia delle entrate e sitoweb CONI
Gli altri destinatari
Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:
?permane la competenza del Miur per l'accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
?restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.
Gli altri destinatari del 5 per mille 2025
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?finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'Università; ?finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; ?sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef, sono comprese anche: ?ilfinanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme; ?ilsostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017). |
Sanabile la tardiva iscrizione ("remissione in bonis")
Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2025 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della "Remissione in bonis").
Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.
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