SEMPLIFICATI: REGISTRAZIONE DELLA FATTURA E DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Recentemente è salita agli onori della cronaca una vicenda, del tutto operativa e di interesse diffuso, che attiene la registrazione delle fatture di vendita dei contribuenti che hanno adottato il regime semplificato per cassa, nella variante che conferisce rilevanza alla registrazione dei documenti, con riferimento agli effetti sul relativo reddito da dichiarare ai fini Irpef.
Una prima interpretazione, che imponeva la registrazione delle fatture non prima della data di emissione, aveva allarmato gli operatori in riferimento alle fatture emesse a fine anno; fortunatamente, l'Agenzia delle entrate è ritornata sul tema ammettendo la registrazione del documento alla data di effettuazione indicata sulla fattura.
Il tema delicato
Nell'ambito del regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18, D.P.R. 633/1972, il comma 5 introduce una soluzione (largamente adottata dai contribuenti) che permette una sorta di deroga al regime di cassa per il regime di contabilità semplificata; qualora si vada a esercitare tale opzione, ciò che rileva nella determinazione del reddito è la registrazione dei documenti, a nulla rilevando gli aspetti finanziari (quindi, con una significativa semplificazione amministrativa).
In relazione alle fatture di vendita, il documento si considera emesso quando è veicolato attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), il quale ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta trasmissione.
In tema di registrazione del documento, la conclusione cui è pervenuta l'Amministrazione finanziaria è quella per cui le fatture emesse "a cavallo d'anno" possono essere annotate solo successivamente alla loro trasmissione al SdI.
Pertanto, alla luce del funzionamento della procedura di emissione della fattura elettronica, durante la manifestazione Telefisco 2025 l'Amministrazione finanziaria ha affermato quanto segue: se la fattura datata 31 dicembre viene trasmessa allo SdI l'8 gennaio (si ricorda che il contribuente ha 12 giorni per emettere la fattura rispetto alla data di effettuazione), fino a quella data la fattura non è stata emessa e quindi materialmente non esiste, con l'ovvia conseguenza che prima di tale data non può essere registrato un documento che non esiste.
Tale posizione ha destato preoccupazioni per i risvolti operativi che provoca.
È, infatti, prassi registrare le fatture con riferimento alla data di emissione, pertanto quelle di fine anno (in particolare quelle datate 31 dicembre) nell'esercizio in chiusura, indipendentemente dal fatto che queste saranno poi trasmesse nel nuovo anno (entro 12 giorni dal momento di effettuazione, secondo le indicazioni del D.Lgs. 127/2015).
Sulla base della posizione espressa dall'Agenzia delle entrate durante Telefisco, la determinazione del reddito di tale annualità risulterebbe errato, con conseguente rischio di vedersi contestati i redditi delle annualità pregresse.
Il problema si pone in particolare per il reddito determinato per il periodo d'imposta 2023 che è stato preso a base per le elaborazioni necessarie al fine di determinare i redditi concordati per il biennio 2024-2025; esiste il rischio che il reddito 2023, sulla base dell'interpretazione richiamata, sia errato, con la conseguentemente errata proposta di reddito concordato per il biennio successivo, con possibile innesco della decadenza di cui all'articolo 22, D.Lgs. 13/2024.
La soluzione "salomonica"
Tale interpretazione ha sollevato un significativo e ragionevole clamore, tanto che da più parti l'Agenzia delle entrate è stata stimolata per una rivisitazione di questa posizione, ammettendo che anche la registrazione del documento alla data della fattura fosse una soluzione ammissibile.
Al riguardo, in maniera decisamente repentina, è comparsa unafaq pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, datata 13 febbraio 2025, con la quale si riporta il contenuto della risposta fornita in occasione di Telefisco, ma aggiungendo un inciso che lascia maggiore elasticità alla gestione dell'annotazione della fattura:"Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2".
Questo passaggio (che a dire il vero era stato proposto per semplificare la liquidazione dell'Iva, posto che l'imposta addebitata va fatta confluire nel periodo cui si riferisce la data di effettuazione) permette di risolvere alla radice un problema operativo che avrebbe creato non pochi problemi (sui precedenti periodi d'imposta) e non poche complicazioni per il presente e per il futuro (imponendo già per il periodo d'imposta 2024 la necessità di traslare in avanti dei ricavi).
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Quindi, in definitiva, la fattura datata 31 dicembre 2024 e inviata allo SdI il successivo 8 gennaio 2025 è emessa in tale ultima data, ma è possibile registrarla anche il 31 dicembre 2024, con conseguente possibilità, per i semplificati che utilizzano il metodo della registrazione, di farla concorrere al reddito 2024. |
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