LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025


LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

 

 

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2025 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla e ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

 

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2025 ci sono quelle che riguardano:

- il cambio del termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi;

- il c.d. "bonus Natale" di 100 euro introdotto dall'articolo 2-bis, D.L. 113/2024 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.

 

Conferme

Vengono confermate:

- le indicazioni relative alla doppia soglia di non imponibilità deifringe benefit prevista limitatamente al periodo d'imposta 2024 dall'articolo 1, commi 16-17, L. 213/2023 e cioè 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico;

- l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

 

Termini

La CU 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;

- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

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Il termineper la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2025 (termine che slitta al 17 in quanto il 16 cade di domenica);sempre entro il 16 marzo (17 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delleentrate, utilizzando il modello ordinario.

 

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Novità: per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs.108/2024 (che ha modificato l'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l'anno d'imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770);anche tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono però consegnate al percipiente entro il 16 marzo (17 marzo).

Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).

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Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2024 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2025 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (17 marzo).

 

La CU 2025 in sintesi

Adempimento

Scadenza

Invio CU all'Agenzia delleentrate (esclusi autonomi)

17 marzo 2025 (il 16 è domenica)

Invio "CU autonomi"

31 marzo 2025

Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini

No sanzioni per invii entro 5giorni dal termine

 

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;

- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- CU 2025, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;

2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 

Nuova ipotesi di esonero

Con l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 1/2024 (che ha inserito il nuovo comma 6-septies all'articolo 4, D.P.R. 322/1998), in merito ai soggetti tenuti al rilascio e all'invio telematico delle CU, ha previsto dall'anno di imposta 2024 l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione all'Agenzia delle entrate della CU per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime dei minimi.

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Novità: la CU 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all'Agenzia delle entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025).

 

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;

- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

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Novità: con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

 

SCADE IL 17 MARZO 2025 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2024

 

 

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque a corrisposti, nell'anno 2024.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili allink

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è ato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

 

Attenzione al periodo di azione delle riserve di utili

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Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l'Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2024 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 17 marzo 2025; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;

- alle riserve di capitale distribuite;

- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla e a titolo di acconto;

- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;

- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

 

Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2024.

A seconda dell'anno di azione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla azione del reddito del percettore nella misura del 40%;

- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla azione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;

- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla azione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

 

 



ALLEGATI