DAL 1° GENNAIO 2025 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE CON LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI DILAZIONI DI PAGAMENTO
Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione Rateizzazione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Rateizzazione/) sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione (o alla proroga della stessa) degli importi iscritti a ruolo, da utilizzare per le istanze da presentare dal 1° gennaio 2025:
- RS - Richiesta di rateizzazione importi fino a 120.000 euro in 84 rate (per tutti i soggetti);
- RDF - Richiesta di rateizzazione documentata (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDG - Richiesta di rateizzazione documentata (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDP - Richiesta di proroga di una rateizzazione (tutti i soggetti).
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La richiesta di rateizzazione è "libera", senza l'obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro (con numero massimo di rate mensili concedibili pari a 84). Le richieste di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro (con numero massimo di rate concedibili da 85 a 120) o superiori a 120.000 euro devono essere documentate dalla sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. |
L'articolo 19, comma 1.2, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritiene verificata coi seguenti etri:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare (e di quello residuo eventualmente già in rateazione);
- per i soggetti diversi dai precedenti, avendo riguardo all'Indice di Liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare (e quello residuo eventualmente già in rateazione) e il valore della produzione;
- indipendentemente dal soggetto interessato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è sempre sussistente in presenza di uno degli specifici eventi individuati dal Decreto Mef 27 dicembre 2024 (quali eventi atmosferici, calamità naturali, altri eventi eccezionali).
È stata pubblicata la guida "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento" disponibile allink
La decadenza per inadempienza a causa del mancato pagamento delle rate
Nessuna modifica, invece, alle condizioni che determinano la decadenza dal piano di rateizzazione.
La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, a seconda della data di concessione del piano.
Più precisamente:
- per le rateizzazionigiàin essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddettaex "zona rossa"), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rateanche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Anche per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2025, pertanto, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate.
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