LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025


LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025

 

 

La L. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025 come previsto dall'articolo 21.

Al fine di focalizzare l'interesse sui provvedimenti di maggiore rilevanza, di seguito si una offre breve e sintetica elencazione delle questioni di interesse diffuso, rinviando alla tabella sottostante l'approfondimento con maggiori dettagli.

 

Ires premiale (commi 436-444)

Per le società di capitali e gli enti commerciali (sono quindi escluse le imprese individuali e società di persone quali Snc ed Sas) che investono in beni strumentali è prevista un'agevolazione consistente nella riduzione della aliquota Ires di 4 punti percentuali, che quindi si passa dal 24% al 20%.

Per ottenere il beneficio occorrecontemporaneamente realizzare i seguenti presupposti:

?prima di tutto è necessario procedere all'accantonamento in apposita riserva dell'80% dell'utile relativo al periodo d'imposta 2024;

?è inoltre richiesto che vengano effettuati investimenti (entro 31 ottobre 2026) in beni strumentali ad elevato impatto tecnologico (sono i beni che rientrano nei cosiddetti piani di Industria 4.0 e 5.0) per un importo pari almeno al 30% di quanto accantonato nel 2024 e non inferiore al 24% dell'utile prodotto nel 2023. L'investimento realizzato in tali beni comunque non deve essere inferiore a 20.000 euro;

?occorre che non vi siano riduzioni di personale, verificando le ULA (unità lavorative per anno) impiegate, e serve che sia incrementa la forza lavoro di almeno 1 unità con assunzioni a tempo indeterminato.

I beni acquisiti devo essere mantenuti per almeno 5 anni e gli utili 2024 accantonati non possono essere distribuiti fino al 31 dicembre 2026.

Come si può notare l'agevolazione si dimostra interessante, ma le condizioni per poterla applicare sono molto complesse da realizzare.

Si evidenzia che l'agevolazione ha attualmente carattere transitorio in quanto il beneficio è applicabile solo per periodo d'imposta 2025.

 

Investimenti in beni ad elevata tecnologia (commi 445-448)

Per gli investimenti in beni strumentali ad elevata tecnologia eseguiti nel 2025, il credito d'imposta del 20%, in origine riconosciuto senza condizioni, ora viene invece limitato a unplafond massimo di spesa nazionale (pari a 2,2 miliardi di euro) superato il quale non vi è più il diritto al credito stesso.

Quindi, mentre in passato effettuando l'investimento si aveva la certezza dell'ammontare del credito spettante, dal 2025 questo importo è subordinato alla verifica dell'intero ammontare degli investimenti a livello nazionale.

Gli investimenti sono soggetti a comunicazione preventiva affinché il Ministero possa controllare il raggiungimento del limite di spesa.

Dal 2025, inoltre, l'agevolazione 4.0 riguarda i soli beni strumentali materiali, mentre il bonus non è più previsto per i beni immateriali (in particolare isoftware).

 

Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36)

Viene riproposta la possibilità di far fuoriuscire in maniera agevolata gli immobili dalla sfera dell'impresa.

Tale disposizione si sostanzia nell'assegnazione agevolata dei beni della società ai soci; con analoghe regole, è possibile fruire della cessione agevolata a favore dei soci, ovvero quando la società abbia prevalente attività immobiliare, è possibile procedere alla trasformazione agevolata.

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per destinazione (ossia quelli materialmente impiegati nell'attività); l'agevolazione, quindi, spetta per i fabbricati strumentali per natura (ossia quelli che hanno una categoria catastale strumentale, ma non vengono utilizzati o comunque sono locati a terzi), gli immobili patrimonio (abitativi non utilizzati o locati a terzi) ovvero i fabbricati merce (costruiti o acquistati per la successiva rivendita).

Il vantaggio consiste nel calcolo agevolato della plusvalenza che si viene a generare, potendo far riferimento al valore catastale in luogo del valore normale; detta plusvalenza, inoltre, può essere assoggettata ad una imposta sostitutiva che nella più parte dei casi è pari al 8%. Inoltre, qualora il trasferimento comporti la debenza di imposta di registro ed ipocatastali, queste vendono determinate in misura agevolata. L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 settembre 2025 e 30 novembre 2025.

Gli atti sono agevolati se avvengono entro il prossimo 30 settembre 2025, limitatamente ai soci esistenti alla data del 30 settembre 2024.

 

Estromissione agevolata (comma 37)

Analoga previsione riguarda anche le ditte individuali che, in relazione agli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2024, possono farli fuoriuscire dalla sfera dell'impresa, per confluire nella sfera personale dell'imprenditore.

A differenza dell'assegnazione, l'estromissione è agevolata se riguarda i fabbricati strumentali (tanto per natura quanto per destinazione), mentre sono esclusi i fabbricati patrimonio e quelli merce.

Pur se gli effetti dell'estromissione si hanno con riferimento al 1° gennaio 2025, l'opzione si esercita entro il 31 maggio con eliminazione del bene dal libro giornale o da quello dei beni ammortizzabili; tale opzione va poi alizzata nel modello dichiarativo.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 novembre 2025 e 30 giugno 2026.

 

Rimborsi spese a professionisti e dipendenti (commi 81-83)

A partire dal 1° gennaio 2025 I rimborsi spesa per trasferte (alberghi, ristoranti, nonché viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, in particolare taxi) eseguite da dipendenti e amministratori sono deducibili in capo all'impresa o al professionista a condizione che i relativi pagamenti avvengano con strumenti tracciati (carta di credito, bancomat, bonifici, etc.). I medesimi obblighi di pagamento tracciato sono previsti per rimborsare al professionista terzo (incaricato ad eseguire una trasferta per conto del committente) i costi sostenuti ed analiticamente riaddebitati.

Da notare che dette spese rimborsate analiticamente al dipendente, se non pagate con modalità tracciate, sono tassabili in capo a quest'ultimo.

Gli obblighi di tracciabilità sono previsti anche per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese.

 

Auto in uso promiscuo al dipendente (comma 48)

Viene modificata la disciplina fiscale dell'auto concessa in uso promiscuo al dipendente. Si tratta di vettura concessa al dipendente affinché quest'ultimo la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte di tale utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso (determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente), importo che sarà ridotto di quanto corrisposto al datore di lavoro a titolo di contributo per la copertura dei costi afferenti l'utilizzo privato.

Tale impiego dell'auto consente la deduzione dei relativi costi al 70% senza limite massimo al costo della vettura; inoltre, se viene effettuato un addebito al dipendente quale utilizzo per l'uso privato, anche l'IVA assolta sui costi relativi alla vettura diviene interamente detraibile.

La legge di bilancio modifica le regole di determinazione del benefit: mentre nel passato era variabile in base all'impatto ambientale del veicolo (più l'auto inquina, più l'importo da tassare è elevato), dal 2025 ilbenefit dipende dal tipo di alimentazione del veicolo. Le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso.

In definitiva, si può affermare che l'uso promiscuo al dipendente continua ad essere la modalità che risulta complessivamente più conveniente sotto il profilo fiscale, ma tale vantaggio si è assottigliato.

Necessariamente le valutazioni di convenienza vanno fatte caso per caso.

 

Bonus edilizi (commi 54-56)

Ibonus edilizi sono stati fortemente limitati a opera della Legge di Bilancio; le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione degli immobili avranno una misura di detrazione, per il 2025, pari al 50% per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, mentre la detrazione sarà pari al 36% per gli altri immobili (misure che saranno ulteriormente ridotte per il 2026-2027, 36% per l'abitazione principale e 30% per altri immobili). Viene confermato il tetto di spesa per immobile e per intervento pari a 96.000 euro.

Dal 2025 è stato soppresso ilbonus verde (per la sistemazione dei giardini) e non è più possibile fruire della detrazione 50% per la sostituzione delle caldaie a condensazione (le caldaie saranno agevolate solo se rientrano in più ampi interventi sull'abitazione, oppure se si tratta di sistemi ibridi o pompe di calore, con determinate caratteristiche). Viene invece confermato per il 2025 ilbonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili ristrutturati (detrazione 50% con tetto di spesa di 5.000 euro).

 

Tetto alle detrazioni (comma 10)

Dal 2025 le spese detraibili dalle persone fisiche sono fiscalmente rilevanti entro un tetto massimo che dipende dal reddito del contribuente e dal suo nucleo familiare:

?viene stabilito un tetto alle spese rilevanti pari a 14.000 euro per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro, mentre oltre tale reddito il tetto risulta pari a 8.000 euro;

?questo tetto viene modulato sulla base del numero dei figli a carico. Si applica un coefficiente di 0,5 se il contribuente non ha figli a carico, 0,7 con 1 figlio a carico, 0,85 con 2 figli a carico, mentre il coefficiente è pari ad 1 con più di due figli a carico ovvero un figlio disabile.

Quindi, per fare un esempio, un contribuente con reddito pari ad 110.000euro senza figli a carico, presenterà un tetto alle spese detraibili pari a 4.000euro (ossia 8.000euro con coefficiente dello 0,5).

Si ricorda che continua ad applicarsi, in quanto ancora in vigore, quindi si somma alla nuova disciplina, l'ulteriore limitazione delle spese detraibili per coloro che conseguono redditi superiori a 120.000euro(la detrazione viene progressivamente compressa quando il reddito complessivo varia da 120.000 a 240.000 euro, mentre si azzera quando viene superata quest'ultima soglia).

Sono escluse dalla nuova limitazione le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti instart up innovative; sono peraltro escluse dal limite anche le rate di agevolazioni per spese riferibili ad anni precedenti (in particolare, le rate che scadono dal 2025 deibonus edilizi per spese sostenute fino al 2024).

 

Rideterminazione valore quote e terreni (comma 30)

Anche per il 2025 viene riproposta la previsione che consente alle persone fisiche di adeguare il valore fiscale dei terreni ed elle partecipazioni (in modo tale da ridurre o azzerare la plusvalenza conseguita in sede di successiva cessione), con riferimento al valore che questi beni hanno al 1° gennaio, provvedendo a redigere una perizia giurata entro il 30 novembre; entro la medesima data va versata l'imposta sostitutiva ovvero la prima delle 3 rate annuali.

Vi sono 2 importanti novità rispetto al passato:

?la misura dell'imposta sostitutiva da calcolare sul valore periziato è stata innalzata al 18%;

?tale istituto viene posto a regime, ossia tale possibilità sarà applicabile ogni anno senza necessità di una proroga in tal senso.

 

Articolo 1

Contenuto

Comma 2, lettera a)

Rimodulazione scaglioni Irpef

A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote:

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) da 28.001 e fino a 50.000 euro, 35%;

c) da 50.001 euro, 43%.

Commi 2, lettera b) - 9

Reddito lavoro dipendente

Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), Tuir, elevando da 1.880 a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

Al fine di sterilizzare tale incremento, viene modificato l'articolo 1, comma 1, primo periodo, n. 3, D.L. 3/2020, prevedendo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo è diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensioneexarticolo 49, comma 3, lettera a), Tuir, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla azione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale di cui sopra il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Sempre ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensioneexarticolo 49, comma 3, lettera a), Tuir con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Ai fini dell'erogazione dei benefici di cui sopra, i sostituti d'imposta li riconoscono in via automatica, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede si rivelino non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta, inoltre, procedono alla compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione della somma mediante compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Ai fini della determinazione del tetto di reddito di cui ai commi precedenti, si devono includere le quote esenti del reddito agevolato di cui:

- all'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;

- all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell'articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023;

- all'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, ai sensi del quale i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla azione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.

Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

Commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Nuovobonus e nuova detrazione lavoro dipendente

Viene introdotto un nuovobonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione lettera a), comma 2, articolo 49, Tuir), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo.

Per oro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto unbonus pari a:

a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno.

Per oro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 comma spetta viceversa (comma 6) un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

I sostituti d'imposta dovranno riconoscere in via automatica ilbonus (comma 4) e la detrazione (comma 6) all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione delbonus mediante l'istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all'applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che:

- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010);

- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, earticolo 5, D.Lgs. 209/2003);

- il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).

Comma 10

Rimodulazione detrazioni fiscali

Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali.

In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Il comma 2 dispone che l'importo base è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;

- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);

- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;

- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);

- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;

- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;

- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;

b) le somme investite nellestart up innovative, detraibili ai sensi degli articoli29 e29-bis, D.L. 179/2012;

c) le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015.

Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

- ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

Comma 11

Detrazioni per familiari a carico

Viene modificato l'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992.

Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendolapro quota tra oro che hanno diritto alla detrazione.

Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Comma 12

Limiti per la fruibilità del regime forfettario

Viene modificato l'articolo 1,comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario.

Comma 13

Detrazione per spese scolastiche

Viene modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir, elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.

Commi 14-20

Deduzione quote svalutazioni e perdite su crediti e avviamento correlate alle DTA

Viene stabilito il differimento, ai fini Ires e Irap, ai successivi periodi di imposta, delle quote di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d'imposta.

La quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11%) è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d'imposta (2,75% per periodo d'imposta).

La quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70%) è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai 2 successivi (1,57% per periodo d'imposta).

Il piano di rientro dellostock dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 1,comma 1079, L. 145/2018, è così differito:

1. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d'imposta (3,25% per periodo d'imposta);

2. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d'imposta (4,33% per periodo d'imposta).

La quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d'imposta (2,5% per periodo d'imposta). Inoltre, la quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d'imposta (3,33% per periodo d'imposta).

Nella determinazione della base imponibile Ires per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84, Tuir) e le eccedenze di Ace atesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011) possono essere scomputate nei limiti del 54% del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d'imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui sopra.

Tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo; inoltre, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, deve computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54% del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente ato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Nella determinazione degli acconti, Ires e Irap, secondo il c.d. "metodo storico":

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati;

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati, né delle quote differite;

- per il periodo d'imposta 2027 e i successivi 2 periodi d'imposta, non si tiene conto delle quote differite.

Infine, è previsto che sull'importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni di cui sopra, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si deve applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale"exarticolo 17, D.Lgs. 241/1997, né quella "verticale" di cuiarticolo 4, comma 3, D.L. 69/1989.

 

Commi 21-22

Digital service tax

Viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta intervenendo sull'articolo 1,comma 36, L. 145/2018, che ricomprende gli esercenti attività d'impresa che:

- realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicitàonline);

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;

- realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Ai fini del versamento, sostituendo il successivocomma 42, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, viene previsto un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

Infine, per ragioni di coordinamento normativo, le medesime modifiche vengono previste agli articoli64 e75, D.Lgs. 174/2024.

Comma 23

Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie

Con una norma di interpretazione autentica, è stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5, D.Lgs. 461/1997 è pari al 26%.

Commi 24-29

Tassazione cripto-attività

A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 33%

Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Conseguentemente, novellando l'articolo 68, comma 9-bis, Tuir, è soppressa la suddetta soglia prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, è prevista l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamatoarticolo 68, comma 9-bis, Tuir.

Comma 30

Rideterminazione valore terreni e partecipazioni

Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni.

A tal fine si apportano modifiche sia all'articolo 5, sia all'articolo 7, L. 448/2001.

Partecipazioni

All'articolo 5, L. 448/2001 sono apportate alcune modifiche per quanto riguarda il riferimento all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, e viene disposta l'abrogazione del comma 1-bis concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari. Al comma 2 è prevista l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Infine, per effetto del nuovo comma 7-bis, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. participation exemption.

Terreni

Anche per i terreni il nuovo comma 2, articolo 7, L. 448/2001, prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Da ultimo, viene eliminato al comma 5 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, con il nuovo comma 5 l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Commi 31-36

Assegnazione agevolata beni ai soci

Perimetro soggettivo e oggettivo

Possono fruire della possibilità di procedere all'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci:

a) società costituite nella a giuridica di:

- Snc;

- Sas;

- Srl;

- Spa; e

- Sapa.

b) società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni:

a) beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir;

b) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.

Ai fini dell'assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Valore beni immobili

In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori - di cui al D.M. 14 dicembre 1991- determinati con il c.d. "valore catastale dell'immobile" di cui all'articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986.

Valore azioni e quote sociali

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, Tuir.

In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Calcolo dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L'aliquota è aumentata la 10,5% per le società che non risultano operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione; inoltre, l'imposta sostitutiva in misura pari al 13% si applica sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate:

- la prima, pari al 60%, entro il 30 settembre 2025; e

- la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025,

secondo le modalità di cui al D.Lgs. 241/1997 (con modello F24).

Si rendono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso.

Imposta di registro

Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.

Comma 37

Estromissione beni delle imprese individuali

Gli imprenditori individuali, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'articolo 43, Tuir.

A tal fine, i beni:

- devono essere posseduti al 31 ottobre 2024;

- devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Commi 38-44

Iva su prestazioni di azione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Sono imponibili Iva le prestazioni di azione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 276/2003, le c.d. agenzie per il lavoro, da parte di enti e società di azione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito; tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti antecedenti alla presente Legge da parte dei contribuenti, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Per i giudizi pendenti al 1° gennaio 2025, in ogni stato e grado di giudizio, si riconosce la possibilità di definirli, su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore Iva accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. A tal fine, dagli importi dovuti vadano scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio.

Ai fini di cui sopra:

- l'organo giudiziario, a seguito dell'istanza di parte, sospende il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento;

- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell'istanza di definizione e importo della maggiore Iva accertata, dandone comunicazione all'istante;

- entro il termine di 90 giorni, l'istante deve depositare, presso l'organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine di ottenere l'estinzione del giudizio;

- l'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda avente a oggetto il trattamento Iva di tali prestazioni, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Comma 45

Estensione dell'obbligo utili