LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2025
Sul S.O. n. 42 dellaGazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le"Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997", applicabili per l'anno 2025.
Le nuove tabelle tengono conto della nuova disciplina riguardante i c.d.fringe benefit auto, introdotta dalla Legge di Bilancio, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025.
I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare ilfringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte delperiodo d'imposta, della autovettura aziendale.
La determinazione delfringe benefit "convenzionale", infatti, risulta necessaria per gestire le conseguenze fiscali in capo al dipendente, derivanti delle autovetture concesse in uso promiscuo; tale modalità di utilizzo della vettura, come noto, permette una misura di deduzione per l'azienda molto più conveniente rispetto alle ordinarie vetture aziendali. La misura di deduzione dei costi relativi alle auto concesse ai dipendenti è infatti pari al 70%, senza limite superiore al costo della vettura; qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l'utilizzo privato almeno pari albenefit convenzionale, anche l'Iva assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.
Vediamo come si determina il calcolo delbenefit.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare ilbenefit tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell'autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.
Ilbenefit è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell'auto; detta disposizione è stata recentemente modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 proprio in relazione alla quota di utilizzo privato. Questo il tenore della nuova disposizione:
"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".
Nella sostanza, si è passati da un modello che stabiliva l'ammontare delbenefit tassato in capo al dipendente basato sulla quantità di CO2 prodotta, a un modello che invece distingue sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.
Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasportopromiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) sarà:
?pari al 50% delbenefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
?nel caso di veicoli ibridiplug in tale percentuale è ridotta al 20%;
?nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.
Considerando che con la precedente disciplina la maggior parte dei veicoli ricadeva nella fascia collegata a unbenefit del 30%, mentre con l'attuale modifica la maggior parte dei veicoli è caratterizzata da unbenefit pari al 50%, si deve segnalare che dal 2025 vi sarà un forte aggravio per le aziende e i dipendenti che si avvalgono delle vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (almeno con riferimento alle nuove concessioni).
Visto il riferimento al 2025, pare conseguentemente di dover concludere che tale nuova disciplina non trovi applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (le tabelle riportano infatti, oltre alla misura delbenefit calcolato con la nuova misura del 50%, anche ilbenefit in relazione alle misure del 25%, 30%, 60%, necessarie per il calcolo sulla base della previgente disciplina).
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ESEMPIO |
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:
?Audi A4 2.0 TDI quattro 150CV alimentata a gasolio.
In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,5437 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir ilfringe benefit annuale sarà così determinato:
?occorre far riferimento alla colonna riguardante ilbenefit del 50% relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri = 4.078,03 eurofringe benefit convenzionale annuo;
?4.078,03/12 = 339,84 euro valore mensile difringe benefit per il 2025.
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.
Ilfringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo delfringe benefit tassabile va fatto confrontando ilfringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.
Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringebenefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria la tassazione in busta paga di alcun compenso in natura.
Come detto, qualora venga addebitato al dipendente un corrispettivo almeno pari albenefit convenzionale, diviene interamente detraibile l'Iva assolta sugli acquisti in relazione a detta autovettura.
Tabelle disponibili sul sito dell'ACI
Va, infine, evidenziato che sul sitoweb dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare ilfringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o laboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare ilfringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).
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