GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2024


 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2024

 

 

Il prossimo 2 dicembre (essendo il 30 novembre sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2024.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2023;

2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2024 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

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Lo Studioprovvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando ilfac simileallegato alla presente comunicazione.

 

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorrein primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;

i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto - complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente - viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

 

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:

?la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2023, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2024. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

?la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2023, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2024. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

?le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti Irpef sia per quelliIres, la misura dell'acconto è fissataal 100% dell'imposta del periodo di imposta 2023, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

?della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

?della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

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Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativialle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

Adesione al concordato preventivo biennale

Per il primo anno d'imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 stabilisce l'applicazione di una maggiorazione:

del 10% per i soggetti Irpef/Ires sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell'applicazione Isa;

del 3% per i soggetti Irap sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell'applicazione Isa;

del 10% o del 3% (nel caso di nuova attività articolo 1, comma 65) sulla differenza tra i righi LM63 e LM34 del quadro LM del modello Redditi PF.

Nella stessa circolare è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che anche i laboratori dell'impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.

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Si ricorda inoltre che qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero.

 

 

 

SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2024

 

 

Si ricordano le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

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Si cogliel'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i datiriguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

 

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

?il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;

?il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;

?l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

 

 

Scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2024

17 giugno 2024

Aliquote anno precedente

Saldo 2024

16 dicembre 2024

Aliquote anno in corso

(se pubblicate entro il 28 ottobre)

 

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

 

 

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu

Immobile

Destinatario versamento

3912

Abitazione principale e pertinenze

Comune

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati

Comune

3925

Fabbricati D

Stato

3930

Fabbricati D (incremento)

Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

 

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino all'1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (a eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota all'1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

 

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

?il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);

?l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);

?il titolare del diritto d'uso;

?il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;

?il titolare del diritto di enfiteusi;

?il titolare del diritto di superficie;

?il concessionario di aree demaniali;

?nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto dileasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);

?il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

 

 

 

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

 

 

Imu

 

 

 

 

 

Fabbricati

Æ

 

 

 

 

 

Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati

Æ

No (solo A/1, A/8, A/9)

 

 

 

 

 

Fabbricati rurali

Æ

Si

 

 

 

 

 

Aree fabbricabili

Æ

 

 

 

 

 

Terreni agricoli

Æ

 

 

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

 

Categoria catastale

Moltiplicatore

A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7

160

B

140

C/3 - C/4 - C/5

140

A/10 e D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

 

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

 

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

?quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;

?terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);

?per i tivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;

?i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà lettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

 

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i tivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti tivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

 



ALLEGATI


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