REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA
L'articolo 7, D.L. 113/2024 (c.d. "Decreto Omnibus") dispone la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'articolo 1, commi 78-85, Legge di bilancio 2024. Tale ultima disposizione propone la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999.
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della misura agevolativa in rassegna gli esercenti attività di impresa che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs).
Ambito oggettivo
Possono essere oggetto di adeguamento alla giacenza effettiva, le esistenze iniziali di cui all'articolo 92, Tuir, che rinvia ai beni indicati all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, vale a dire:
beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (merci);
?materie prime e sussidiari;
?semilavorati;
?altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non sono interessate, invece, dalla regolarizzazione in esame, le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'articolo 93, Tuir, ma anche le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell'esercizio) e che sono valutate in base alle spese sostenute, a norma dell'articolo 92, comma 6, Tuir.
Da un punto di vista prettamente operativo, si può procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante:
?l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
?l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Modalità e termini di versamento dell'imposta sostitutiva
L'adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023.Conseguentemente, gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023.
Le imposte dovute devono essere versate in 2 rate di pari importo. In particolare:
?la prima rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro lo scorso 30 giugno2024;
?la seconda rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 30 novembre 2024.
In tale contesto interviene il citato DecretoOmnibus, disponendo il differimento del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per tutti i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Per effetto di tale novità, quindi, per tutte le imprese per le quali la scadenza della prima rata cade entro il 29 settembre 2024, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024. Inoltre, se in applicazione della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il termine di versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
Nella sostanza, per le imprese che hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la novità consente di posticipare il termine di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva al prossimo 30 settembre. La motivazione pare riconducibile al ritardo con cui sono state emanate le disposizioni attuative (in data 24 giugno 2024 sono stati individuati i coefficienti da applicare all'importo regolarizzato a riduzione delle giacenze) consentendo ai soggetti che a tale data avevano già approvato il bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 (ossia tutte le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di aderire comunque alla regolarizzazione.
A questi soggetti sono rivolte le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, D.L. 113/2024, secondo cui i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024 (ad esempio le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di recepire anche contabilmente, entro il 30 settembre 2024, gli effetti contabili dell'adeguamento nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2024 (ossia l'esercizio sociale 2024 per i soggetti "solari").
Si ricorda che l'adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun tipo. In particolare:
?i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (od in quello successivo per oro che fruiscono della proroga), sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali;
?i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento relativo a periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento in cui è stata eseguita la regolarizzazione.
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