CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024


CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024

 

 

Anche per il 2024 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2024.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2024.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi

Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)

Versamento del debito Iva II trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)

Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest'anno), che la "proroga di Ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

?ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;

?conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;

?concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;

?procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;

?atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2024 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2024 - 20 agosto 2024).

 

 

 

 

 

 

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

 

 

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Anche per il 2024, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Neconsegue che:

?i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;

?i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi

Proposizione ricorso e reclamo

Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria)

Deposito di memorie e documenti

Proposizione appello

Definizione degli atti in acquiescenza

Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga"entro i termini di proposizione del ricorso".

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

 

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-quater, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

 

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 2 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli ali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni,ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972

Comunicazioni relative al controllo ale della dichiarazione,ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973

Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata

 

La funzione dell'avviso bonario è quella di permettere al contribuente il pagamento degli importi dovuti con riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3 evitando l'emissionedella cartella di pagamento.

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Si ricorda che il pagamento, anche rateale, deveavvenire entro 30 giorni.

Troverà applicazione inquesto caso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 2 settembre dei termini per il pagamento delle sommeda avviso bonario; ne deriva che:

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iltermine di 30 giorni, utileper fruire dell'abbattimento delle sanzioni con pagamento delle somme richieste su avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 2 settembre.

Se l'avviso fosse notificato dal 1° al 2 settembre la decorrenza dei 30 giorniinizierà il giorno 3 settembre.

 

 

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Non sono oggetto disospensione le rate successive alla prima.

In relazione ai controlli ali invece l'Agenzia delle entrate, pur non essendosi espressa in termini generali, in passato, con riferimento alla annualità 2020 aveva affermato che la trasmissione della documentazione relativa al controllo ale delle dichiarazioni dei redditi poteva avvenire, senza conseguenze, anche nei primi 15 giorni di settembre.

 

 



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