Con Decreto 8 maggio 2024 (pubblicato lo scorso
21 maggio) il Mef ha approvato i coefficienti che devono essere utilizzati per
il versamento dell'Imu relativa ai fabbricati di categoria catastale "D"
privi di rendita.
Di seguito si ricordano sinteticamente le
regole previste per tali immobili.
La base imponibile Imu dei fabbricati "D"
Per la determinazione della base imponibile Imu
di tali fabbricati occorre distinguere le seguenti ipotesi:
?se
sono provvisti di rendita, si applica l'impostacome per tutti gli altri
fabbricati, facendo riferimento alla rendita catastale iscritta agli atti
moltiplicata per il relativo coefficiente (pari a 80 per i fabbricati di
categoria D/5, ovvero 65 per tutti gli altri fabbricati D);
?se
sono privi della rendita catastale sin dall'origine, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata sulla
base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati
mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
Pertanto, nella maggior parte dei casi, anche
per tali fabbricati dovrà essere utilizzato il metodo ordinario di
determinazione della base imponibile basato sulla rendita catastale, mentre il
metodo dei costi contabilizzati deve essere impiegato in ipotesi residuali.
Qualora si renda applicabile quest'ultimo
metodo, l'individuazione della base imponibile avviene classificando tutti i
costi sostenuti per anno di azione e applicando agli stessi i coefficienti
approvati per l'anno in questione. Il richiamato provvedimento dell'8 maggio
scorso ha approvato i coefficienti applicabili per il 2024.
Sul tema va ricordata la
risoluzione n. 6/DF/2013: il valore contabile da considerare è ato da:
?costo
originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno (quindi al
lordo delle quote di ammortamento);
?spese
incrementative,
?rivalutazioni
economico/fiscali (su questo punto occorre verificare l'efficacia fiscale dei
provvedimenti di rivalutazione eventualmente azionati dal contribuente);
?interessi
passivi capitalizzati;
?disavanzi
di fusione
come risultanti dalle scritture contabili al 1°
gennaio dell'anno in riferimento al quale è dovuta l'imposta (quindi gli
incrementi avvenuti in corso d'anno esplicheranno efficacia solo dall'anno
successivo).
Detto metodo si utilizza anche nel caso di
fabbricati inleasing: in tal caso, poiché il fabbricato non
è iscritto nelle scritture contabili dell'utilizzatore, il valore contabile
deve essere fornito dal concedente.

Il versamento Imu dei fabbricati "D"
Il gettito Imu dei fabbricati di categoria
catastale D (tanto quelli provvisti di rendita, quanto quelli privi) viene
destinato all'Erario nella misura dello 0,76% (l'aliquota non può infatti mai
essere ridotta al di sotto di questa soglia minima); la quota eccedente (il
Comune può mantenere l'aliquota base dello 0,86% o incrementarla sino al 1,06%)
è destinata al Comune stesso.
A tal fine occorre compilare il modello F24
utilizzando i seguenti codici tributo:
?deve
esser utilizzato il codice 3925 per la quota di spettanza dell'Erario;
?qualora
il comune deliberi un'aliquota maggiore, questa eccedenza va versata al comune
stesso, con codice tributo 3930.