DAL 2024 CAMBIA LA TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE PERSUPERBONUS,SISMABONUS EBONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE


DAL 2024 CAMBIA LA TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE PERSUPERBONUS,SISMABONUS EBONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

L'articolo 4-bis, D.L. 39/2024 inserito in fase di conversione dalla L. 67/2024 ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 agevolabili ai sensi:

?dell'articolo 119, D.L. 34/2020 (superbonus energetico e antisismico);

?dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020 (bonus eliminazione barriere architettoniche);

?dell'articolo 16, comma da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 (sismabonus esismabonus acquisti);

la detrazione Irpef/Ires spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo anziché nel minor arco temporale che era in vigore per le spese agevolabili sostenute entro il 31 dicembre 2023 (4 anni per ilsuperbonus e 5 anni per ilbonus eliminazione barriere architettoniche, ilsismabonus e ilsismabonus acquisti).

 

Le nuove regole per la detrazione decennale Irpef/Ires nei casi previsti

Il recupero della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 in un arco temporale decennale riguarda esclusivamente i beneficiari diretti che intendono fruire della agevolazione in dichiarazione dei redditi.

Qualora, invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 il beneficiario della detrazione intenda optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nelle casistiche normativamente ancora consentite, è introdotta una deroga all'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020: il credito di imposta spettante al fornitore o al cessionario va ripartito in 4 anni per ilsuperbonus energetico e antisismico e in 5 anni per ilbonus eliminazione barriere architettoniche, ilsismabonus e ilsismabonus acquisti.

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

Spese sostenute fino al 31 dicembre 2023: detrazione Irpef/Ires e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibili nello stesso arco temporale: in 4 anni per ilsuperbonus e in 5 anni per ilbonus barriere architettoniche, ilsismabonus e ilsismabonus acquisti.

Spese sostenute dal 1° gennaio 2024: detrazione Irpef/Ires fruibile in 10 anni per ilsuperbonus, ilbonus barriere architettoniche, ilsismabonus e ilsismabonus acquisti e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibile in 4 anni per ilsuperbonus e in 5 anni per ilbonus barriere architettoniche, ilsismabonus e ilsismabonus acquisti.

 

Non sono state apportate altre modifiche alle tempistiche di utilizzo della detrazione Irpef/Ires spettante per le altre tipologie di interventi edilizi agevolabili (ad esempioecobonus,bonus casa, etc.).



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