INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024


INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

 

 

Come di consueto l'Inail, con nota del 27 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla autoliquidazione dei premi 2023 - 2024.

Viene anzitutto ricordato sia il termine del 16 febbraio 2024, per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, sia il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2023, posto al 29 febbraio 2024.

Tale dichiarazione, da presentare a mezzo dei servizionline dell'Istituto, per i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) può essere inviata attraverso 2 canali: il servizio telematico AL.P.I.online, che calcola anche il premio dovuto; il servizio "Invio telematico Dichiarazione Salari", tramite il quale è possibile caricare ilfile informatico contenente le dichiarazioni. Viene precisato che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024, da indicare nel modello F24, è 902024.

I datori di lavoro del settore marittimo, titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), devono invece trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizioonline "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Si ricorda che il pagamento del premio di autoliquidazione può, a seguito di esplicita opzione, avvenire anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Di tale scelta deve essere data comunicazione all'Istituto direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Le istruzioni, inoltre, forniscono indicazioni in merito a varie casistiche di riduzione del premio. Di seguito, in sintesi, quanto esposto per le più ricorrenti.

 

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Tale riduzione, pari al 4,99%, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'anno 2023. Per aver diritto a tale agevolazione, le aziende artigiane devono risultare:

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- non aver registrato infortuni nel biennio 2021/2022;

- aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata entro il 28 febbraio 2023.

Inail ricorda che, nelle basi di calcolo del premio inviate ai datori di lavoro, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2023 Agevolazioni", con il codice 127.

Si ricorda, infine, che la futura applicazione della riduzione, alla regolazione 2024 e quindi in relazione all'autoliquidazione 2024/2025, sarà subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, barrando l'apposita casella, nella dichiarazione delle retribuzioni 2023 da presentare entro il 29 febbraio 2024.

 

Incentivi per assunzioni articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

Si tratta di riduzioni del premio relativamente a:

- assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per tale casistica è, infatti, prevista una riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia stata invece effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione;

- assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, ovvero di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Si applicano le medesime riduzioni di cui alla casistica precedente.

La spettanza delle sopra indicate riduzioni è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y).

 

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

Tale incentivo si applica alle aziende, con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione del premio è pari al 50% e riguarda i lavoratori assunti per sostituzione, fino al compimento di un anno d'età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento; si applica sia alla regolazione 2023 sia alla rata 2024.

La spettanza è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione"Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

In relazione alle tempistiche legate all'apertura dei diversi servizionline, viene indicato uno specifico calendario.

I servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2023-2024 sono disponibili, sul sitowww.inail.it, a partire dalle seguenti date:

- riduzione di presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

- riduzione di presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

- invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

- AL.P.I.online (PAT): 11 gennaio 2024;

- invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

- richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

Con la recente comunicazione del 9 gennaio scorso, l'Inail indica il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle eventuali 4 rate:

 

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2024

16 febbraio 2024

0

16 maggio 2024

16 maggio 2024

0,00927123

16 agosto 2024

20 agosto 2024

0,01874849

16 novembre 2024

18 novembre 2024

0,01874849

 

 

 



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