DECRETO PROROGHE E DECRETO ENERGIA


DECRETO PROROGHE E DECRETO ENERGIA

 

 

CONVERTITO CON NOVITÀ IL C.D. DECRETO PROROGHE

 

 

La L. 170/2023, di conversione con modifiche del D.L. 132/2023, ribattezzato Decreto Proroghe, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali misure previste.

Decreto Proroghe

Articolo 1

Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione

Viene differito al 31 dicembre 2023, il termine ultimo per poter fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, consistente nella possibilità di chiedere, per l'acquisto della prima casa da parte di giovaniunder36 e giovani coppie con un'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l'accesso alle garanzie statali, estese fino all'80% del capitale.

Articolo 1-bis

Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative

In sede di conversione viene previsto che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi a oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, D.L. 152/1991, in corso al 28 novembre 2023 e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista, viene introdotto, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui il proprietario intenda procedere al trasferimento a titolo oneroso dell'unità immobiliari, il diritto di prelazione a favore dell'assegnatario. Per i contratti scaduti al 28 novembre 2023, la prelazione può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente al 28 novembre 2023;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui sopra si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

Da ultimo, viene previsto che non si pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmentepreviste a favore degli assegnatari degli immobili in oggetto.

Articolo 2

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Slitta al 15 novembre 2023 il termine per versare l'imposta sostitutiva e il primo versamento rateizzato, sul reddito da cripto-attività.

Articolo 3

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno pito il territorio della Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

In sede di conversione in legge è stata prorogata la sospensione dei termini dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, D.L. 61/2023, nei confronti dei soggetti residenti nelle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena, piti dagli eventi calamitosi, che slitta al 10 dicembre 2023.

Articolo 3-bis

Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale

In sede di conversione in legge è stato previsto che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Articolo 4

Assegnazione agevolata ai soci

Intervenendo sull'articolo 1, L. 197/2022, viene posticipato la 30 novembre 2023, il termine per poter procedere:

- all'assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci;

- alla di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.

Conseguentemente, slitta sempre al 30 novembre il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuare in unica soluzione.

Articolo 5

Fondo indennizzi risparmiatori

Slitta la 15 ottobre il termine entro il quale, i contribuenti che fruiscono del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori) devono procedere alla comunicazione in caso di variazione del codice IBAN.

Articolo 6-ter

Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'Imu

In sede di conversione in legge e in ragione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto previsto dall'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef, decorre dall'anno d'imposta 2025.

Articolo 7

Tax creditenergia e gas

Viene ridotto al 16 novembre 2023, rispetto all'originario 31 dicembre 2023, la data fino a quando le imprese energivore, gasivore e non, non possono utilizzare, tramite compensazione o cessione, il credito di imposta relativo al I e al II trimestre 2023.

In sede di conversione in legge, inoltre, viene prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2024 delle disposizioni previste per le imprese energivore dall'articolo 4, D.L. 17/2022.

Articolo 15-ter

Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte

In sede di conversione in legge, i termini di cui all'articolo 10-bis, commi 7 e 13, D.L. 69/2023, sono differiti al 31 dicembre 2023.

 

 

CONVERTITO CON NOVITÀ IL C.D. DECRETO ENERGIA

 

 

La L. 169/2023, di conversione con modifiche del D.L. 131/2023, ribattezzato Decreto Energia, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali misure previste.

Decreto Energia

Articolo 1, commi 1-4

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Viene stabilito che ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal Decreto Mise 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008.

Per il 2023, l'ARERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, D.L. 17/2022.

Al fine di contenere, per il IV trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Articolo 1, commi 5-6

Aliquota Iva gas no

In deroga alle regole ordinarie, le somministrazioni di gas no destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

La previsione di cui sopra si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas no in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.

Articolo 1, comma 8

Contributo straordinario IV trimestre

Modificando l'articolo 3, D.L. 34/2023, è stabilito che ai clienti domestici titolari dibonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimobonus sociale.

L'ARERA definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo in base ai consumi attesi.

Articolo 2

Misure urgenti in materia disocial card, di trasporto pubblico e di borse di studio

Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari dellasocial card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, L. 197/2022, è riconosciuto un ulteriore contributo.

Con Decreto Mimit, sono stabiliti, tra l'altro:

a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

c) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Viene, inoltre, incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 68/2012 di 7.429.667 euro destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla azione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Articolo 4

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, anche se le violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Resta fermo che le violazioni regolarizzate fruendo della presente previsione non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

Articolo 6

Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

In coerenza con l'articolo 5, § 1, Direttiva 2001/23/CE, l'articolo 56, comma 3-bis, D.Lgs. 270/1999, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112, cod. civ., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), D.Lgs. 270/1999, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

 



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