AL VIA LA SOSPENSIONE DEGLI AVVISI BONARI



AL VIA LA SOSPENSIONE DEGLI AVVISI BONARI

 

 

Decorre dal 1° agosto 2023 anche la sospensione estiva per il pagamento degli avvisi bonari.

Si tratta degli avvisi liquidati al contribuente in seguito:

·          alla liquidazione automatica di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973; e

·          del controllo aleex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973

delle dichiarazioni dei redditi.

La funzione dell'avviso bonario è quella di permettere al contribuente il pagamento degli importi dovuti con riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3 evitando l'emissione della cartella di pagamento.

 

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Si ricorda che il pagamento, anche rateale, deve avvenire però entro 30 giorni

 

Troverà applicazione in questo caso l'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, ne deriva che:

 

"il termine di 30 giorni, utile per fruire dell'abbattimento delle sanzioni con pagamento delle somme richieste su avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre"

 

Se l'avviso fosse notificato dal 1° al 4 di settembre la decorrenza dei 30 giorni inizierà il giorno 5 settembre.

 

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Non sono oggetto di sospensione le rate successive alla prima

 

In relazione ai controlli ali l'Agenzia delle entrate, invece, pur non essendosi espressa in termini generali, con riferimento all'annualità 2020 aveva affermato che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi poteva avvenire, senza conseguenze, anche nei primi 15 giorni di settembre.

 



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