AL VIA L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI
Dal prossimo 24 luglio 2023 gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di cui all'articolo 51, L. 99/2009, vedranno scattare l'obbligo di comunicare i prezzi praticati.
Si tratta della prima applicazione del decreto 21 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, il decreto stabilisce anche quali siano le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni dei prezzi medi di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'obbligo imposto dal decreto 21 marzo 2023 riguarderà:
· ogni esercente l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile compresi quelli operanti lungo la rete autostradale,
· riguarderà la vendita effettuata mediante modalitàself service, ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo va riferito alla vendita in modalità servito. Sarà in ogni caso possibile, a scelta dell'esercente, la comunicazione su base volontaria al Ministero anche dei prezzi praticati per altre modalità di vendita.
Æ |
ogni esercente l'attività di vendita al pubblico di carburante |
vendita effettuata mediante modalitàself service |
Modalità di svolgimento dell'obbligazione
Le indicazioni imposte con decreto 21 marzo 2023 si concretizzeranno con:
· l'obbligo di esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera
· la comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzointernethttps://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sitointernet.
Æ |
esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi |
comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy |
Esposizione del prezzo
L'esposizione del prezzo deve avvenire secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:
Æ |
gasolio |
benzina |
|
GPL |
|
metano |
in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il no, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza entro le ore 10,30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30, se l'orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all'apertura, in caso di apertura 24 ore su 24 entro le ore 10,30.
L'esposizione del prezzo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 2, D.L. 5/2023, riguarda la comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto e l'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata.
Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione variano da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Qualora la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 30 giorni.
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.