ROTTAMAZIONE-QUATER 2023: TUTTE LE NUOVE REGOLE


ROTTAMAZIONE-QUATER 2023: TUTTE LE NUOVE REGOLE

 

 

LaLegge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto ai commi 231-252, dell'articolo 1, una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

Nello specifico, il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sul punto è bene precisare che ai fini dell'accesso alla "rottamazione-quater" non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento(id est30 giugno 2022) ma quella di azione del ruolo. Dunque, alla misura agevolata in parola sono ricomprese anche cartelle di pagamento notificate dopo il 30 giugno 2022 purché il relativo ruolo si sia ato prima di detta data.

 

Æ

Con la definizione agevolata il contribuente potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 

 

Carichi inclusi nella "rottamazione-quater"

 

Possono are oggetto di agevolazione anche le cartelle di pagamento relative allemulte stradali o adaltre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Dunque, l'accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Æ

LaL. 197/2022 - relativamente ai carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato - ha espressamente previsto che possano rientrare nella "rottamazione-quater" solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entroil 31 gennaio 2023 sul proprio sitointernet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

Carichi esclusi dalla "rottamazione-quater"

 

 

Sono escluse invece dall'ambito applicativo della definizione agevolata in commento, i carichi relativi alle risorse propriedell'Unione Europea eall'Iva riscossa all'importazione, irecuperi degli aiuti di Stato,i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe,ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Decreto Bollette. Nuove rottamazioni e termini più ampi

Inizialmente laL. 197/2022 non aveva ricompreso nella definizione agevolata i carichi relativi ai tributi locali che i comuni riscuotono in proprio o affidano il recupero dei ad agenti della riscossione iscritti in albi privati.

IlD.L. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette"), come modificato dalla legge di conversione56/2023, ha, invece, previsto la possibilità per Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di applicare:

·        lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro; e

·        la disciplina della rottamazione quater delle cartelle.

L'apposita delibera deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento delle finanze del Mef entro il31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a concessionari privati entro il30 giugno 2023.

Altra importante novità del citato "Decreto Bollette" riguarda lo slittamento (posticipazione) dei termini decadenziali per la presentazione della domanda agevolativa. Invero, nell'originaria stesura dellaL.197/2022 la domanda doveva essere presentata entro e non oltre il30 aprile 2023 e il primo pagamento doveva essere effettuato entro e non oltre il31 luglio 2023.

Il c.d. "Decreto Bollette"ha previsto, invece, che il suddetto pagamento dei debitirisultanti dai singoli carichi - affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 -possa essere effettuato innon più entro il 31 luglio 2023, maentro il 31 ottobre 2023.

Rimangono invariati le modalità di pagamento: unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

 

Nuove scadenze

30 giugno 2023: entro questa data deve essere trasmessa l'istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo 18). Il contribuente, che presenta l'istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti

30 settembre 2023: entro questa scadenza l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell'articolo 1, commi 222, L. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L'Agenzia delle entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate

31 ottobre 2023: questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l'eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

 

Il "Decreto Alluvioni"

Il recente "Decreto Alluvioni" (D.L. 61/2023), ha stabilito che "per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del citato decreto(residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana)" i predetti termini e le scadenze della definizione agevolata ("rottamazione-quater" prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi.

 

Modalità ditrasmissione domanda

L'Agenzia delle entrate ha specificato che ladomanda di definizione agevolata deve essere presentataesclusivamente in via telematica accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). 

All'interno della propria area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall'elenco dei debiti "definibili",le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda,senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sempre sullo stesso sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere ilprospetto informativo, contenentel'elenco dei carichi che possono essere oggetto di definizionee la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata:accedi qui e presenta la domanda di adesione.

Il contribuente poi dovrà È inoltre necessario indicare un indirizzoe-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.

 

Rottamazione-quater 2023: la conferma della domanda

Dopo aver confermato l'invio della richiesta il contribuente riceverà una primae-mail all'indirizzo indicato, con unlink da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, illink non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dunque, se la documentazione allegata è corretta,verrà inviata unaulterioree-mail con allegata laricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

 

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il30 giugno 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi,saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata,saranno considerate sostitutive della precedente. 

 

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate

 



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