ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con lacircolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.
Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.
Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:
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Artigiani |
Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) |
4.208,40 euro |
4.292,42 euro |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
4.077,12 euro |
4.161,14 euro |
Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:
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Reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) |
fino a 52.190 euro |
24% |
24,48% |
da 52.190 euro |
25% |
25,48% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 52.190 euro |
23,25% |
23,73% |
da 52.190 euro |
24,25% |
24,73% |
Æ |
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps. |
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
· l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
· il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
· i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.
Æ |
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa. |
Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con lacircolare n. 12 del 1° febbraio 2023 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.
Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:
Soggetto iscritto alla Gestione Separata |
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2022 |
2023 |
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica |
Titolare di partita Iva |
26,23% |
26,23% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL |
33,72% |
33,72% |
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Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL |
35,03% |
35,03% |
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Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica |
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24% |
24% |
Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).
Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti |
Æ |
con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti) |
Collaboratori |
Æ |
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del laboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente |
Associati in partecipazione di solo lavoro |
Æ |
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato |
Venditori porta a porta e laboratori autonomi occasionali |
Æ |
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: · 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta · 5.000 euro di compenso annuo per i laboratori autonomi occasionali |
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