ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI: APERTO IL CANALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
L'articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:
· dello sgravio delle sanzioni amministrative;
· dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
· dello sgravio degli interessi di mora;
· dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.
Le multe stradali non saranno sgravate, ma potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi.
La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell'istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.
Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, ricordando comunque che le prime 2 rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
La procedura e gli effetti dell'istanza di rottamazione
La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023, di seguito riepilogate.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunicherà al debitore:
· l'esito della domanda,
· l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e;
· i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
La presentazione dell'istanza
I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione solo in via telematica, utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet dell'agente della riscossione:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
A tal fine vi sono due procedure, una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).
Contribuenti privi di credenziali di accesso
Nella sezione dedicata si deve compilare l'apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l'importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Dopo aver confermato l'invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato, con unlink da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una secondaemail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulterioreemail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Contribuenti con credenziali Spid, Cie e Cns
Tali soggetti posso accedere senza credenziali, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
In definitiva:
· coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall'area pubblica (quindi senza credenziali) riceveranno treemail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta);
· coloro che hanno presentato domanda nell'area riservata (accesso con credenziali) riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023).
I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattare il professionista di riferimento. |
CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità, introdotta nella recente Legge di Bilancio 2023, di definire in maniera agevolata gli atti di contestazione, notificati dall'Agenzia delle entrate, riguardanti omessi, parziali o ritardati versamenti. Si tratta dei cosiddetti "avvisi bonari" derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali inviate dai contribuenti.
Ordinariamente, il contribuente ha la possibilità di pagare tali avvisi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 nel caso di ricezione telematica tramite intermediario), eventualmente chiedendo la rateizzazione delle somme dovute, beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%); in caso di mancato pagamento della somma contestata, questa viene iscritta a ruolo (con sanzioni piene e maggiorata degli oneri correlati alla riscossione forzosa).
La definizione agevolata degli avvisi bonari
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), con i commi da 153 a 159, ha introdotto la possibilità di procedere alladefinizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Rientrano nella definizione agevolata:
· le comunicazioni ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento (30 o 90 giorni a seconda dei casi) non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
· le comunicazioni recapitate dal 1° gennaio 2023.
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero fruendo di un piano di rateazione in 20 rate trimestrali (con applicazione degli interessi di dilazione); in tal caso, la prima rata va versata entro il termine di 30/90 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
Gli avvisi già oggetto di rateazione
La definizione agevolata si applica anche agli avvisi bonari per i quali è già in corso un piano di rateazione (che non deve essere decaduto alla data del 1° gennaio 2023), anche in relazione a periodi d'imposta precedenti al 2019.
Anche in questo caso, la definizione comporta la riduzione della sanzione al 3%, che però interessa solo le rate che scadono successivamente al 1° gennaio 2023 (in altre parole, non viene ricalcolata la sanzione su tutto l'avviso rateizzato, in quanto le rate già pagate restano acquisite dall'erario con la precedente sanzione); inoltre, qualora la rateazione fosse più breve, vi è la possibilità di ricalcolare il piano di rateazione su 20 rate.
In altri termini:
· se il piano originario già era calcolato su 20 rate (quindi per contestazioni superiori ai 5.000 euro) si dovranno ricalcolare le sanzioni, e le rate ricalcolate vanno versate alle scadenze originarie;
· nei casi in cui l'importo originario riguardasse contestazioni non superiori a 5.000 euro, che precedentemente fruivano di una rateizzazione più breve, sarà possibile anche fruire dell'estensione fino a venti rate.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, oltre a ridurre la sanzione, occorrerà anche ricalcolare gli interessi per tenere conto delle rate ricalcolate e della maggiore dilazione; a tal fine l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella home page del proprio sito un foglioexcel che aiuta in tale ricalcolo:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
Si invita la clientela di Studio a prende visione di tale interessante possibilità di definizione; in particolare, si invitano oro che hanno in corso una rateazione (non scaduta) a provvedere al ricalcolo del piano ovvero a contattare lo Studio per farsi assistere in tale attività. |
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.