CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023


CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023

 

 

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione delsuper eiper ammortamento, presenta importanti novità sia per gli investimenti effettuati nel 2023 sia per quelli "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (sono tali quelli effettuati entro una certa data del 2023 ma che alla predetta data del 31 dicembre 2022 è stato pagato un acconto prezzo di almeno il 20% con conferma d'ordine da parte del fornitore).

In via preliminare, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

·          consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;

·          sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramiteleasing;

·          ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

 

Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "ordinari" (diversi da quelli "Industria 4.0") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 di cui si dirà più avanti).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

·          20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;

·          10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

·          5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nella misura del 10% entro il limite massimo annuo di 1 milione di euro.

 

 

Investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un'importante novità per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. Tuttavia, tale maggior termine è previsto solamente per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0" e non anche per gli investimenti in beni "ordinari" e per quelli immateriali 4.0. È bene ricordare che la "prenotazione" consente di fruire del maggior credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nel 2022, e del credito d'imposta del 6% per quelli effettuati in beni "ordinari" nel 2022.

Più in dettaglio:

·          per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), se la consegna avviene entro il prossimo 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023 come stabilito in origine dalla Legge di Bilancio 2022);

·          per gli investimenti in beni immateriali 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d'imposta del 50%), il credito d'imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023 (termine invariato);

·          per gli investimenti in beni ordinari "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 giugno 2023 (termine invariato).

È importante ricordare che l'Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla "prenotazione", ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l'acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d'imposta per la parte di costo coperta dall'acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d'imposta.

 

Esempio

 

La società Alfa Srl ha ordinato a fine dicembre 2022 un bene materiale nuovo "Industria 4.0" pattuendo un prezzo di 1 milione di euro, ricevendo la conferma d'ordine e corrispondendo un acconto di 200.000 euro (pari al 20%) entro il 31 dicembre 2022. Se al momento della consegna, che deve avvenire entro il 30 settembre 2023, il prezzo è ristabilito in 1,2 milioni di euro, il credito d'imposta in misura pari al 40% per 1 milione di euro (pari al prezzo pattuito in origine) e in misura pari al 20% sull'eccedenza di 200.000 euro.

 

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d'imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d'imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

·          nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo "acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020";

·          per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;

·          inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l'omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6935" per i beni ordinari, "6936" per i beni materiali "Industria 4.0" e "6937" per quelli immateriali "industria 4.0"). L'utilizzo è effettuato:

·          in 3 rate di pari importo;

·          a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l'interconnessione (per quelli "Industria 4.0").

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni