INCREMENTATA DAL 1° GENNAIO 2023 LA MISURA DEL TASSO LEGALE
Con ilD.M. del 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023". |
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
L'incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell'anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2022, effettuato in data 1° marzo 2023) si dovrà applicare: - dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il tasso dell'1,25%; - dal 1° gennaio 2023 al 1° marzo 2023 il tasso del 5%. Se il debito originario del secondo acconto Ires dovuto fosse pari a euro 10.000, il ravvedimento alla data del 1° marzo 2023 andrebbe così esposto nel modello F24: - codice tributo 2002 anno 2022g 10.000 euro; - codice tributo 8918 anno 2022g 375 euro; - codice tributo 1990 anno 2022g euro 92,81 (euro 10,62 per i 31 giorni del 2022 più 82,19 euro per i 60 giorni del 2023) |
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla azione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite
Con il D.M. del 20 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione di:
· rendite perpetue o a tempo indeterminato;
· rendite o pensioni a tempo determinato;
· rendite e delle pensioni vitalizie;
· diritti di usufrutto a vita.
Queste previsioni si applicano agli atti pubblici ati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000.
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5% dal 1° gennaio 2023, in caso di:
· oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
· fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
· crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
· aziende agricole pite da eventi eccezionali;
· aziende sottoposte a procedure concorsuali;
· enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è legata al tasso legale.
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