CHIARIMENTI SUL SUPERBONUS 110% E SULLE MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE PER LE OPZIONI


CHIARIMENTI SUL SUPERBONUS 110% E SULLE MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE PER LE OPZIONI

 

 

È stata emanata l'attesa circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 dell'Agenzia delle entrate che ha fornito istruzioni sulle modalità di correzione di eventuali errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Sono, inoltre, approfonditi anche i temi legati alla responsabilità solidale di fornitore e cessionario.

 

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.

 

Paragrafo

Contenuto

Paragrafo 2

La responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari

Ai sensi dell'articolo 121, commi 4 e 6, D.L. 34/2020, affinché il fornitore o il cessionario che utilizzano in compensazione il credito di imposta possano considerarsi responsabili in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei presupposti costitutivi, è necessario che gli stessi abbiano operato con dolo o pa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di pa lieve. Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e pa grave occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/1997:

-      il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, traendo un beneficio indebito correlato al credito inesistente dall'utilizzo dello stesso nel modello F24;

-      la pa grave ricorre quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contradditorietà della documentazione prodotta dal cedente.

Per i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 231/2007, invece, l'ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all'acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42, D.Lgs. 231/2007, in violazione dell'articolo 122-bis, D.L. 34/2020.

Paragrafo 3

Indici di cui al paragrafo 5.3 della circolare n.23/2022 dell'Agenzia delle entrate

Gli indici finalizzati ad orientare l'attività dell'Amministrazione finanziaria possono assumere rilevanza singolarmente, laddove l'anomalia del singolo indice rivesta particolare gravità, oppure nel loro complesso, al fine di orientare le istruttorie in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte dei fornitori e dei cessionari.

Per quanto riguarda gli indici:

-      della incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari; e

-      della incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione

Le capacità finanziarie e reddituali possono assumere rilevanza sia in capo al committente sia in capo al cessionario.

Per quanto riguarda l'indice:

-      della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare,

può assumere rilievo con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi significativi a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo.

Per quanto riguarda l'indice:

-      della mancata effettuazione dei lavori,

può assumere rilevanza l'acquisizione dell'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato che attesti anche l'effettiva realizzazione dei lavori.

Paragrafo 4

Cedibilità ai "correntisti" dei crediti di imposta

L'articolo 121, D.L. 34/2020 prevede la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente. Tale norma si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate.

Il correntista che acquista dalla banca, ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuareex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente, a condizione che l'istituto consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di avere osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3

Errori nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione

Se il termine del quinto giorno del mese successivo per correggere una comunicazione già inviata telematicamente è trascorso ed il credito derivante dalla comunicazione errata è stato accettato da parte del cessionario, si ricade in una delle seguenti fattispecie:

-      errore ale;

-      errore sostanziale.

Se nella comunicazione sono stati erroneamente indicati ad esempio i codici identificativi delle asseverazioni, i dati catastali o la data di esercizio dell'opzione, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti ai fini della spettanza della detrazione, l'opzione è considerata valida ai fini fiscali (errore ale).

Se l'ammontare del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all'importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l'invio dele comunicazioni relative all'anno della spesa, un'altra comunicazione indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.

L'errore o l'omissione relativo a dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante è definito errore sostanziale (ad esempio l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione o il limite di spesa). Per annullare una comunicazione telematica comprensiva di errori sostanziali bisogna compilare l'Istanza di annullamento dei crediti ceduti e trasmetterla via pec all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Paragrafo 5.4

Remissione in bonis

La remissionein bonis di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 è ammessa anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, purché:

-      icontribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione;

-      non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale;

-     sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020 la comunicazione per l'esercizio dell'opzione può essere, pertanto, trasmessa entro il 30 novembre 2022.

Paragrafo 6

Rapporti tra cedente e cessionario

Qualora un contribuente ritenga che sia stata inviata a suo nome in qualità di titolare della detrazione e senza il suo consenso una comunicazione per l'esercizio dell'opzione, deve denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria.

Paragrafo 7

Interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari

Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni possono fruire delsuperbonus 110% con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.Ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rilevail pagamento dell'importo corrispondente al 30%dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre 2022, la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

 



ALLEGATI