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protocollo: 29/2022
5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2022
Con la pubblicazione del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.L.gs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.
Tale nuovo D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:
· il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
· il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l'anno 2015).
Va tenuto comunque presente che per lo scorso anno finanziario 2021 sono risultate ancora valide le "vecchie" regole. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente ha previsto che "le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".
In pratica, attesa l'intervenuta l'operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets) troverà applicazione a partire dal presente esercizio finanziario 2022 (con l'eccezione delle Onlus come si dirà meglio in seguito).
Con il nuovo decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:
· viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
· il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l'anno 2022 il termine di scadenza è l'11 aprile 2022 in quanto il 10 aprile cade di domenica.
Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli Enti di Terzo Settore), per ottenere l'accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Runts e non più all'Agenzia delle entrate.
Corre poi l'obbligo di precisare che allo stato attuale (anno finanziario 2022) i soggetti destinatari delle nuove regole sono in pratica le sole Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) atteso che solo per esse è realmente iniziato il percorso di trasmigrazione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ancora vecchie regole per le Onlus |
Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi "ETS di diritto" in relazione a taluni aspetti, il recente Decreto "Milleproroghe" (D.L. 228/2021), stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, ha previsto che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli "enti del volontariato" (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare ad essere presentate all'Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. |
Le regole per i nuovi Ets
L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.
Tenuto conto che il Runts è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2022, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al Runts compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sitoweb l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2022 termine ordinario (11 aprile per l'anno solare 2022, in quanto cade di domenica).
Enti che si sono già iscritti al Runts
Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, gli enti che si sono già iscritti nel Runts potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.
Tali enti, ove non siano già inclusi nell'elenco permanente di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020e ove al momento dell'iscrizione al Runts non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000",potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo 4 aprile(a partire dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile(ex articolo 3 del citato D.P.C.M.).
Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al Runts e che sono inclusi nell'elenco permanentesopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.
Cooperative sociali eimprese sociali
Non possono accedere al beneficio del 5x1000 le imprese sociali costituite in a societaria (art. 1, comma 1, lettera a) D.P.C.M. 23 luglio 2020).
Le cooperative socialie leimprese socialinon costituite in a di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle impresee chenon siano già incluse nell'elenco permanentedi cui alpunto 1 potranno accedere al Runts e qui valorizzare la voce "Accreditamento al 5 x 1000" presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo 4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile.
Dopo la data dell'11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di 250 euro.
Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Verifica |
Le cooperative sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al Runts(quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla paginahttps://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti)potranno rivolgersi alla CCIAA competenteper verificare se sianostate iscritte alla sezione imprese sociali del Registro Imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel Runts. |
Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts
Le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts e chenon siano già incluse nell'elenco permanente indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5 x 1000 a seguito dell'iscrizione nel Runts, presentando la pratica di modifica di cui al punto 1 entro il 31 ottobre 2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento.
Le Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts e che sono incluse nell'elenco permanentesaranno invece considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Va rammentato tuttavia che gli enti pur iscritti all'elenco permanente di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5 x 1000 per l'anno 2022 ove entro l'anno 2022 non risultino iscritti al Runts.
Indicazioni operative per presentare la pratica di modifica |
Per effettuare l'accreditamento al 5 per mille: 1. dallahome page del Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedere al portale e alla propria posizione; 2. valorizzare lacheck box in corrispondenza della voce "Accreditamento del 5 x 1000", inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro; 3. salvare la pratica; 4. effettuare ildownload della distinta di riepilogo; 5. firmare digitalmente ilfile; 6. procedere con l'upload e l'invio della pratica. |
Le regole per le Onlus
Le Onlus, iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 non sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille.
L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2022 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.
Le Onlus iscritte all'Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 9 marzo 2022, utilizzando modello pdf esoftware specifici. L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Il calendario 2022 per le Onlus |
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Adempimenti |
Termini |
Domanda iscrizione |
Da 9 marzo a 11 aprile |
Pubblicazione elenco provvisorio |
Entro 20 aprile* |
Correzione domande |
2 maggio |
Pubblicazione elenco definitivo |
10 maggio* |
Regolarizzazione domande |
30 settembre |
* Sitoweb Agenzia delle entrate |
Le regole per associazioni sportive dilettantistiche
Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli Ets come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l'anno finanziario 2022 dalla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici del Runts), la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.
Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:
· riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
· che svolgono prevalentemente attività di avviamento e azione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate. In base a quest'ultima, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del Coni, alla paginawww.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante legamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell'elenco permanente 2022 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2021) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2022.
Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2022, come accaduto per l'anno 2021, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.
Il calendario 2022 per le ASD |
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Adempimenti |
Termini |
Domanda iscrizione |
Da 9 marzo a 11 aprile |
Pubblicazione elenco provvisorio |
Entro 20 aprile* |
Correzione domande |
2 maggio |
Pubblicazione elenco definitivo |
10 maggio* |
Regolarizzazione domande |
30 settembre |
* Sitoweb Agenzia delle entrate e sitoweb Coni |
Gli altri destinatari
Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:
· permane la competenza del Ministero dell'università e della ricerca per l'accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
· restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.
Gli altri destinatari del 5 per mille 2022 |
a. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; b. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; c. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:
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Sanabile la tardiva iscrizione ("remissione in bonis")
Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della "Remissione in bonis").
Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.