MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE
Con ilD.M. del 13 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021), il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata all'1,25% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022". |
Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa dallo 0,01% allo 1,25%.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio dipro-rata temporis:
· 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
· 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
· 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
· 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
· 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
· 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
· 0,01% dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
· 1,25% dal 1° gennaio 2022 al giorno di versamento compreso.
Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2021, al 1° marzo 2022) si dovrà applicare: - dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 il tasso dello 0,01%; - dal 1° gennaio 2022 al 1° marzo 2022 il tasso dello 1,25%. |
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla azione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
Con un successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell'1,25% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
· delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
· delle rendite o pensioni a tempo determinato;
· delle rendite e delle pensioni vitalizie;
· dei diritti di usufrutto a vita.
Queste previsioni si applicano agli atti pubblici ati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 1,25% dal 1° gennaio 2022, in caso di:
· oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
· fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
· crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
· aziende agricole pite da eventi eccezionali;
· aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è legata al tasso legale.
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