Oggetto: VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL NETTO DEGLI ESONERI DA ESEGUIRE ENTRO IL 29 DICEMBRE 2021


Oggetto: VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL NETTO DEGLI ESONERI DA ESEGUIRE ENTRO IL

29 DICEMBRE 2021

 

 

La Finanziaria 2021 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

·          soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps;

·          professionisti iscritti agli enti gestori di e obbligatorie di previdenza e assistenza private,

aventi reddito 2019 non superiore a € 50.000 e una riduzione del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Per poter accedere all'esonero, secondo quanto indicato nelmessaggio Inps n. 2909 del 20 agosto 2021, era necessario inviare, nel periodo 25 agosto - 30 settembre 2021 una apposita domanda telematica di esonero.

Successivamente alla chiusura del periodo di spedizione l'Inps ha provveduto ad effettuare i controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esonero stesso, di conseguenza, conmessaggio Inps n. 3974 dello scorso 15 novembre 2021, è stato chiarito che: 

·          dal 15 novembre è disponibile nel cassetto previdenziale l'esito delle verifiche preliminari in merito alla spettanza o meno dell'esonero;

·          dal 29 novembre è possibile verificare l'importo concesso a titolo di esonero.

L'importo concesso e visibile dallo scorso 29 novembre è tuttavia un importo provvisorio in quanto solo dopo tale data l'Agenzia delle entrate provvederà al controllo dei seguenti requisiti:

·          calo del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019;

·          ricavi 2019 non superiori a 50.000 euro;

·          regolarità contributiva;

·          non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra a di previdenza obbligatoria;

·          non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 18.3.2020 C (2020) 1863final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

 

Ne consegue che nel caso in cui l'importo concesso in esonero sia inferiore alla contribuzione dovuta, il contribuente deve versare la differenza entro il prossimo 29.12.2021, senza sanzioni e interessi. Gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell'autorizzazione dell'esonero saranno rimborsati ad opera del competente ufficio

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni