LE RECENTI NOVITÀ SULLE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT


LE RECENTI NOVITÀ SULLE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT

 

 

Tanto la riforma degli ETS e delle imprese sociali varata nel 2016 (legge delega n. 106/2016) quanto la riforma dello sport approvata nel 2019 (legge delega n. 86/2019), nonostante siano oramai trascorsi diversi anni, stentano ancora a decollare, sia per la mancanza di molti dei provvedimenti attuativi previsti che per l'assenza di chiarezza circa l'effettiva decorrenza delle nuove disposizioni normative.

Nello scorso mese di agosto, tuttavia, la produzione normativa e interpretativa in materia si è rivelata particolarmente intensa e, quindi, andiamo di seguito a descrivere gli interventi che hanno interessato queste materie che coinvolgono un numero decisamente consistente di soggetti che possono essere annoverati in quello che comunemente viene definito Terzo Settore.

 

Nuove decorrenze per la riforma sport

Con la recenteconversione in Legge (L. 106 del 23.07.2021) del cosiddetto Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) vengono ulteriormente rimodulate le decorrenze dei decreti attuativi di riforma dello sport oltre ad essere ridefinita la documentazione necessaria per l'iscrizione dell'istituendo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport (che andrà a sostituire il Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI) con una consistente riduzione dei documenti che dovranno essere depositati presso il nuovo Registro.

Vediamo le nuove decorrenze in a di rappresentazione schematica.

 

Decorrenza

Disposizioni

1° gennaio 2022

- il D.lgs. 40/2021 in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali si applicherà dal 1° gennaio 2022;

- nel D.Lgs. 36/2021, per gli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), resta ferma la decorrenza del 1° gennaio 2022.

31 agosto 2022

- il D.Lgs. 39/2021, relativo all'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica, sarà operativo dal 31 agosto 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023. Nell'ambito di tale decreto, con la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 6, sono ridefiniti gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione al nuovo Registro.

1° gennaio 2023

- il D.Lgs. 36/2021, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo si applicherà dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle previsioni contenute negli articoli 10, 39, 40 e titolo VI (articoli da 43 a 50). Per ragioni di coordinamento con la nuova disciplina anche l'abrogazione delle norme indicate all'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 36/2021 è fatta decorrere dal 1° gennaio 2023;

- il D.Lgs. 37/2021 in tema di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo si applicherà dal 1° gennaio 2023;

- il D.Lgs. 38/2021 in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi si applicherà dal 1° gennaio 2023.

 

Pubblicata la bozza del primo principio contabile per gli Enti del Terzo settore 

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) lo scorso 5 agosto ha messo in consultazione fino al prossimo 30 settembre 2021 la bozza del primo principio contabile di riferimento per i nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il documento, dal titolo"OIC X Principio Contabile ETS"si applica agli ETS tenuti alla redazione del bilancio secondo le nuove previsioni contenute nell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) ovvero oro che presentano un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro che devono redigere un bilancio di esercizio ato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione secondo gli schemi approvati con il D.M. 5 marzo 2020.

 

Pubblicato in G.U. il decreto su attività diverse

Con la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 del D.M. 107 del 9.5.2021 entrano in vigore, con decorrenza 10 agosto 2021, le previsioni richiamate dall'articolo 6 del nuovo codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 o CTS) concernenti l'individuazione dei criteri e dei limiti delle cosiddette "attività diverse" che potranno essere svolte dai nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il decreto, i cui contenuti sono stati resi noti in via ufficiosa oramai da parecchi mesi, confermano la necessità di verificare due requisiti: uno di tipo quantitativo quale la "secondarietà" e un altro di tipo qualitativo ovvero la "strumentalità", entrambi rispetto alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS.

Non sono poche le riflessioni che vanno fatte sul tema delle attività diverse posto che dalla precisa individuazione delle stesse ne discende la natura commerciale o non commerciale dell'ETS, e in taluni casi, l'impossibilità per l'ente ad assumere tale qualifica. Sono quindi auspicabili chiarimenti ufficiali di prassi che consentano una corretta applicazione delle richiamate disposizioni prima che la Riforma produca definitivamente i suoi effetti.

 

Decorrenza obbligo redazione bilancio sociale 2020 per le Onlus

Nell'ambito della riforma del terzo settore vi sono disposizioni, in particolar modo quelle fiscali contenute nel titolo X del CTS e nell'articolo 18 del D.Lgs. 122/2017 sulle imprese sociali, che ancora non hanno trovato applicazione in quanto carenti della prevista autorizzazione da parte degli organi comunitari. Ma ve ne sono altre, quali ad esempio quelle attinenti agli obblighi contabili e di bilancio, che già esplicano la loro efficacia in relazione a quei soggetti che possono qualificarsi "ETS di diritto" (Odv, Aps e Onlus) piuttosto che per le Imprese Sociali.

Lo scorso 3 agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mise), con la nota n. 11029si è espresso in merito alla obbligatorietà di redazione del bilancio sociale previsto per le imprese sociali a prescindere dalle dimensioni e per gli ETS al superamento della soglia di 1 milione di euro di entrate e proventi.

In particolare, con riferimento a una Onlus, il Mise ha chiarito che al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 14 del CTS, tale soggetto è tenuto già per l'anno 2020 alla redazione e all'approvazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate con il D.M. 4 luglio 2019.

Va in proposito tenuto presente che con precedente nota n. 7073 del 26 maggio 2021 il Mise ha chiarito che in via straordinaria per l'anno 2020, stante la situazione emergenziale in atto, anche i bilanci sociali potevano essere approvati entro il termine dello scorso 31 luglio, considerando comunque che nessun disposto normativo prevede l'applicazione di sanzioni in caso di approvazione oltre i termini stabiliti. Si invitano, comunque, i soggetti potenzialmente obbligati alla redazione del bilancio sociale per l'anno 2020 a valutare la situazione al fine di assumere le decisioni conseguenti.

 



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