LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

L'articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:

·         somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;

·         somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare.Con uno o più provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.

 

L'individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l'Agenzia delle entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l'eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione telematica del modello Redditi).

 

Gli avvisi di liquidazione

 

·         L'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali (compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti.

·         L'articolo 54-bis,D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l'eventuale imposta dovuta.

Si ritiene che, non essendo in possesso dell'Agenzia delle entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell'anno in corso.

 

NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN "ROTTAMAZIONE" E "SALDO E STRALCIO" E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

 

 

"Rottamazione" e "Saldo e stralcio"

In merito alle somme dovute ai fini della "Rottamazione dei ruoli" e del "Saldo e stralcio", l'articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.

Si tratta di una "nuova proroga" che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

 

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

·         entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e

·         entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

 

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

 

Rottamazione

rata

termine

originario

termine

aggiornato

Definizione agevolataex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla "rottamazioneter"

31.07.2020

31.07.2021

30.11.2020

31.07.2021

31.07.2021

30.11.2021

31.07.2021

30.11.2021

Rottamazioneter dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.

 

Definizione agevolataex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019

1.06.2020*

31.07.2021

1.06.2020

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2021

30.11.2020

31.07.2021

1.03.2021

30.11.2021

31.05.2021

30.11.2021

31.07.2021

30.11.2021

10°

30.11.2021

30.11.2021

Rottamazioneter dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.

 

Definizione agevolataex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.

1.06.2020

31.07.2021

1.06.2020

31.07.2021

31.07.2020

30.11.2021

30.11.2020

30.11.2021

1.03.2021

30.11.2021

31.05.2021

30.11.2021

31.07.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

 

saldo e stralcio

rata

termine

originario

termine

aggiornato

Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.

1.06.2020

31.07.2021

31.07.2020

30.11.2021

31.03.2021

30.11.2021

 

N.B.

Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021

 

Æ

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.

 

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

 

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l'annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

 

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto Sostegni introduce con l'articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall'agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlliex articoli 36-bis,D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.

Potranno usufruire dell'agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.

Non rientrano nella previsione le comunicazioniex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l'avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.

 

Æ

Per la definitiva chiusura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l'agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.

 

Per l'approfondimento si rinvia alla apposita informativa.

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni