RESE NOTE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI


RESE NOTE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

 

 

Con lacircolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

 

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

 

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:

 

 

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

3.836,16

3.850,52

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.572,94

3.587,29

 

Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

 

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

fino a 47. 379,00

24%

24,09%

da 47.380,00

25%

25,09%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 47.379,00

22,35%

22,44%

da 47.380,00

23,35%

23,44%

 

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

?         l'eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);

?         il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;

?         i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.

 

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

 

Con lacircolare n. 12 del 5 febbraio 2021 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l'anno 2021.

L'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) introdotta dall'articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021).

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre e previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

 

 

 

2020

2021

Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica

Titolare di partita Iva

25,72%

25,98%

Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL

33,72%

33,72

Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL

34,23%

34,23%

Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica

 

24%

24%

 

Il massimale di reddito per l'anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

 

Professionisti

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)

 

Collaboratori

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del laboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente

 

Associati in partecipazione di solo lavoro

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato

 

Venditori porta a porta e laboratori autonomi occasionali

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:

-      6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta

-       5.000 euro di compenso annuo per i laboratori autonomi occasionali

 

 



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