UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - RIALLINEAMENTO DEL VALORE FISCALE


UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - RIALLINEAMENTO DEL VALORE FISCALE

 

 

Dal 1° gennaio scorso è divenuto utilizzabile il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali, con riferimento agli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Pertanto nel 2021 è compensabile il credito relativo ai beni entrati in funzione nel 2020, ovvero interconnessi nel 2020 se si tratta di investimenti 4.0.

 

Si deve segnalare che però a oggi non sono ancora state date indicazioni circa le modalità operative difruizione; in particolare non è stato ancora istituto il codice tributo attraverso il quale realizzare la compensazione in F24 di tale credito.

 

Il credito d'imposta

Con l'articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti realizzati nel 2020; più precisamente, sono agevolabili i beni acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Si segnala che la recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) propone una misura analoga anche per gliinvestimenti che saranno realizzati nel 2021; per questo si rinvia alla specifica informativa all'interno dello "Speciale Legge di Bilancio 2021" di prossima pubblicazione.

 

Per il 2020 il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1.   investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":

a.  40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b.  20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

2.   investimenti in beni immateriali (software, sistemi esystem integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):

a.  15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

3.   investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:

a.  6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest'ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

 

Si ricorda che per beneficiare dell'agevolazione, il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Sul punto l'Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Nelle recenti risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 2020 l'Agenzia ha evidenziato anche le modalità di regolarizzazione del documento (sul punto si rinvia ad una precedente informativa).

 

LA LEGGE DI BILANCIO PROROGA E POTENZIA IL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

 

 

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) interviene per prorogare all'esercizio 2021 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno quale evoluzione della precedente disciplina di super e iper ammortamenti.

Va però segnalato che si tratta di una disposizione che viene potenziata rispetto alla disciplina precedente, in quanto le misure del bonus sono state incrementate, soprattutto per gli investimenti realizzati nel 2021.

Le disposizioni sono contenute nei commi da 1051 a 1064 dell'articolo 1, L. 178/2020.

 

Il credito d'imposta

La Legge di Bilancio conferma anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Talebonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla a giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non hanno invece diritto al credito d'imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta spetta, oltre che alle imprese (individuali o in a societaria) anche ai lavoratori autonomi, limitatamente ai beni strumentali diversi da quelli tecnologici afferenti impresa 4.0 (ossia con esclusione di quelli individuati nell'allegato A e B alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, l'investimento deve essere realizzato:

·           a decorreredal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;

·           ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, rispetto alle precedenti proroghe, la presente coinvolge un argo temporale più ampio, di circa 2 anni (oltre all'estensione di ulteriori 6 mesi per i beni "prenotati" tramite contratto con il fornitore e con pagamento dell'acconto).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d'imposta i seguenti investimenti:

·           beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);

·           beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

·           i fabbricati e le costruzioni;

·           i beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);

·           i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Misura delbonus

Il credito d'imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: ilbonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 (la norma incorpora in tale fattispecie anche gli investimenti realizzati al termine del 2020, a partire dal 16 novembre scorso):

·           in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi da quelli industria 4.0, per i quali è previsto una misura delbonus maggiore) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi dai beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", anche mediante piattaforme di cloud computing, per i quali è prevista una specifica misura delbonus), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%;

·           per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d'imposta è elevata al 15%.

·           in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni tecnologici di industria 4.0) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022):

·           in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%;

·           in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (come detto, si tratta di beni immateriali, quali software, sistemi esystem integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", anche mediante piattaforme dicloud computing), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Ammontare delbonus

 

Investimento 2021

(ovvero entro 30.6.2022 con ordine e acconto 20% entro 2021)

Investimento 2022

(ovvero entro 30.6.2023 con ordine e acconto 20% entro 2022)

Investimenti in beni strumentali

(max 2 milione di euro)

10%

6%

Investimenti in beni immateriali

(max 1 milione di euro)

10%

6%

Investimenti per agevolare il lavoro agile

15%

 

Investimento industria 4.0

50% fino a 2,5 milioni

30% fino a 10 milioni

10% fino a 20 milioni

40% fino a 2,5 milioni

20% fino a 10 milioni

10% fino a 20 milioni

Investimenti in beni immateriali

Allegato B, L. 232/16

20% (max 1 milione di euro)

20% (max 1 milione di euro)

 

Utilizzo del credito

Come per ilbonus previsto lo scorso anno, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24; va comunque rammentato che anche in questo caso ancora non è disponibile il codice tributo per effettuare la compensazione.

Detto credito può essere utilizzato a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (il precedentebonus era invece utilizzabile solo dall'anno successivo), ovvero, per i beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimento industria 4.0), a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti diversi dai beni tecnologici industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Decadenza e verifiche

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Sul punto l'Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A e B alla L. 232/2016 (industria 4.0), è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una autocertificazione del legale rappresentante.

 

NUOVI RIALLINEAMENTI DEL VALORE FISCALE DEI BENI

 

 

La Legge di Bilancio per il 2021 amplia le opportunità per il riallineamento del valore dei beni di impresa, intervenendo a completare il testo dell'articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Come noto, per effetto di tale ultima disposizione, è consentita la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e legamento nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a condizione che i beni fossero già presenti in quello del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione può essere solo civilistica, oppure può essere estesa anche in ambito tributario, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti (senza distinzione tra beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

Nel caso in cui si scelga di ottenere il riconoscimento fiscali dei maggiori valori, la riserva di rivalutazione che si crea risulta essere in sospensione di imposta; tale regime può essere evitato mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Medesimi effetti si possono conseguire mediante il c.d. "riallineamento", vale a dire la possibilità di vedersi riconosciuto (a fini fiscali) il maggior valore civilistico già iscritto nelle scritture contabili del soggetto.

 

Le nuove precisazioni

Aggiungendo un nuovo comma 8-bis al citato articolo 110, D.L. 104/2020, si precisa che"Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

Vale subito la pena di precisare che l'opportunità:

·     riguarda la sola possibilità di riallineamento fiscale dei maggiori valori già iscritti;

·     non riguarda, invece, la possibilità di rivalutazione vera e propria degli stessi.

In merito al significato dell'estensione normativa, va precisato che la norma già consentiva il riallineamento (oltre che la rivalutazione) per i beni immateriali, quindi l'ampliamento va inteso come riferito alle altre attività immateriali, diverse dai beni stessi.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2017, aveva infatti, precisato che le immobilizzazioni immateriali oggetto di rivalutazione sono esclusivamente quelle "costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative".

Pertanto, si può fare riferimento al contenuto della circolare n. 28/E/2009, ove fu precisato che per "altre attività immateriali" devono intendersi le "spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell'articolo 108, Tuir (ad esempio le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio".

Via libera, dunque, anche a tali casistiche che presuppongono che, già nel 2019, fosse emerso contabilmente un maggior valore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto, tipicamente in occasione di effettuazione di operazioni straordinarie.

 



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni