FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI


FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE

OBBLIGATORIE PER TUTTI

 

 

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle entrate, laGuida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometroche tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di azione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

 

Relazione tra esterometro e fattura elettronica

 

Quanto all'esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in ato elettronico a mezzo SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell'esterometro.

 

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell'allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il ato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

·         codice tipo-documento (codice TD),

·         codice natura IVA dell'operazione (codice N),

nell'obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile oreverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell'Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture dareverse charge interno, fatture per acquisti dall'estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

 

La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice

Descrizione

Flusso

TD01

Fattura

FE/Esterometro

TD02

acconto/anticipo su fattura

FE

TD03

acconto/anticipo su parcella

FE

TD04

nota di credito

FE/Esterometro

TD05

nota di debito

FE/Esterometro

TD06

Parcella

FE

TD07

fattura semplificata

FES

TD08

nota di credito semplificata

FES

TD09

nota di debito semplificata

FES

TD10

fattura di acquisto intracomunitario beni

Esterometro

TD11

fattura di acquisto intracomunitario servizi

Esterometro

TD12

documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

Esterometro

TD16

integrazione fattura reverse charge interno

FE

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

FE

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari

FE

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

FE

TD20

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

FE

TD21

autofattura per splafonamento

FE

TD22

estrazione beni da Deposito IVA

FE

TD23

estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

FE

TD24

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

FE

TD25

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

FE

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)

FE

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

FE

 

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell'Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

 

Le sotto categorie dei codici natura Iva

N2.1

Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N2.2

Non soggette - altri casi

N3.1

Non imponibili - esportazioni

N3.2

Non imponibili - cessioni intracomunitaria

N3.3

Non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4

Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5

Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6

Non imponibili - altre operazioni

N6.1

Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3

Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4

Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5

Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6

Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7

Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9

Inversione contabile - altri casi

 

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all'interno del medesimo documento.

 

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01

Ritenuta persone fisiche

RT02

Ritenuta persone giuridiche

RT03

Contributo Inps

RT04

Contributo Enasarco

RT05

Contributo Enpam

RT06

Altro contributo previdenziale

 

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo "importo" relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo "Dati Bollo", ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo.

 

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

 

PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

 

 

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972prevede che "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

·       esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);

·       ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

 

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2020), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2020, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre.

 

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione. Così, ad esempio i contribuenti trimestrali, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 agosto 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 agosto 2020), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di giugno 2020, hanno potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del 2° trimestre 2020.

 

Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2020 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2020 o del quarto trimestre 2020 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2021. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie

Trattamento

Anno detrazione

Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020

Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020

2020

Fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) e registrate nel mese di gennaio 2021

Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive

2021

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020

Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 da presentare entro il 30 aprile 2021

2020

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021

Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2020

2020

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, lastessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 

Æ

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2020 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2020, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.

 



ALLEGATI


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