AL 28 DICEMBRE 2020 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL'ANNO 2019


AL 28 DICEMBRE 2020 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL'ANNO 2019

 

 

Si avvicina il termine per il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2020 (quest'anno la scadenza slitta al 28 dicembre 2020 atteso che il giorno 27 cade di domenica), momento importante per i soggetti che - nel corso del 2019 - non avessero versato dell'Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

 

Il reato di omesso versamento Iva

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che "sia punito con la reclusione ... chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia".

Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che:

1)    bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato;

2)    bisogna comprendere cosa significhi "Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale";

3)    bisogna avere contezza della soglia rilevante.

 

La reclusione e la soglia di punibilità

Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell'acconto dell'anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annualesuperiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti al di sotto di tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, lo Studio non può che raccomandare alla gentile clientela che dovesse avere problemi di Iva non versata 2019 eccedente la predetta soglia, di utilizzare parte della propria liquidità per rientrare nel vigente limite dei 250.000 euro.

Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2019 per 300.000 euro, al fine di evitare conseguenze penali, si dovrà provvedere a ravvedere un importo di Iva non versata per almeno 50.000 euro.

Vale il differimento recato dal D.L. "Ristori-quater"?

Con il recente decreto 157 del 30 novembre 2020 (c.d. "Ristori-quater"), pubblicato in pari data nella G.U. n. 297, il Legislatore ha previsto per talune categorie di contribuenti la sospensione, per quanto qui di interesse, dei termini relativi ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020. 

Detti versamenti potranno dunque essereeffettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

·           in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021; oppure

·           mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Resta fermo il principio per cui non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Relativamente al tema in commento, si fa presente che per come è scritta la disposizione normativa, tale differimento dovrebbe esplicare i suoi effetti anche in relazione allo spirare del termine per la consumazione del reato penale di cui al richiamato articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

Trattandosi di un aspetto che meriterebbe una conferma ufficiale, e vista la delicatezza della questione, in assenza di un esplicito chiarimento sul punto è comunque consigliabile rispettare l'originaria scadenza del 28 dicembre 2020 laddove si renda necessario effettuare versamenti finalizzati al rientro nella soglia dei 250.000 euro.

 

Categorie di contribuenti interessati al differimento

·        soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge eche hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

·        soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Statoe che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione,in data successiva al 30 novembre 2019;

·        soggetti che esercitano leattività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

·        soggetti che esercitano leattività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da unoscenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020;

·        soggetti cheoperano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da unoscenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020.



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